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Vini di Sicilia è il portale
riservato alle aziende vinicole di
Sicilia |
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DISCIPLINARI DI
PRODUZIONE |
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ALCAMO
D.M. 30/SETTEMBRE/1999
D.O.C. |
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Articolo 1
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Denominazione dei vini.
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La denominazione di origine
controllata "Alcamo" è
riservata ai vini che
rispondono alle condizioni
ed ai requisiti prescritti
dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti
tipologie: bianco, anche
spumante, bianco classico,
vendemmia tardiva,
Catarratto, Ansonica o
Inzolia, Grillo, Grecanico,
Chardonnay, Muller thurgau,
Sauvignon, rosato, anche
spumante, rosso, anche
riserva e novello, Calabrese
o Nero d'Avola, Cabernet
sauvignon, Merlot e Syrah.
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La specificazione classico è
riservata al vino bianco che
segue le specifiche norme di
produzione e non può essere
abbinata ad alcuna altra
menzione.
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Articolo 2
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Base ampelografica.
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I vini della denominazione
di origine "Alcamo" seguiti
da una delle specificazioni
di cui all'Articolo I devono
essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la
seguente composizione
ampelogafica: Bianco, bianco
spumante e vendemmia
tardiva: Catarratti, non
meno del 60%; Ansonica o
Inzolia, Grillo, Grecanico,
Chardonnay, Muller Thurgau e
Sauvignon, da soli o
congiuntamente, fino ad un
massimo del 40%. Possono
concorrere alla produzione
di detti vini le uve di uno
o più vitigni raccomandati o
autorizzati per le
rispettive province, fino ad
un massimo del 20%.
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Classico:
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Catarratto bianco comune e/o
catarratto bianco lucido non
meno dell'80%. Possono
concorrere alla produzione
di detto vino le uve di uno
o più vitigni raccomandati o
autorizzati per le
rispettive province fino a
un massimo del 20%;
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Rosato e rosato spumante:
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Tali vini devono essere
ottenuti dalla vinificazione
in bianco dei seguenti
vitigni: Nerello mascalese,
Calabrese o Nero d'Avola,
Sangiovese, Frappato,
Perricone, Cabernet
sauvignon, Merlot e Syrah,
da soli o congiuntamente.
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Rosso, rosso novello e rosso
riserva:
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Calabrese o Nero d'Avola,
non meno del 60%;
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Frappato, Sangiovese,
Perricone, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah,
da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla
produzione di detti vini le
uve di uno o più vitigni
raccomandati o autorizzati
per le rispettive province,
fino ad un massimo del 10%.
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Catarratto, Ansonica o
Inzolia, Grillo, Grecanico,
Chardonnay, Muller thurgau,
Sauvignon, Calabrese o Nero
d'Avola, Cabernet Sauvignon,
Merlot e Syrah: Le uve dei
rispettivi vitigni per non
meno dell'85%. Possono
concorrere alla produzione
di detti vini le uve di uno
o più vitigni raccomandati o
autorizzati per le
rispettive province, fino ad
un massimo del 15%.
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Articolo 3
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Zona di produzione. |
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La zona di produzione delle uve atte
alla preparazione dei vini a
denominazione di origine controllata
"Alcamo" ricade nelle province di
Trapani e Palermo e comprende i
terreni vocati alla qualità di tutto
il territorio del comune di Alcamo
ed in parte il territorio dei comuni
di Calatafimi, Castellammare del
Golfo, Gibellina, Balestrate,
Camporeale, Monreale, Partinico, San
Cipirello e San Giuseppe Jato. Tale
zona è così delimitata: partendo dal
punto di incrocio tra il torrente
San Cataldo e la strada statale n.
187, la linea di delimitazione
risale detto torrente fino ad
incrociare e seguire la strada che
raggiunge il chilometro 2,500 della
provinciale per Balestrate e da qui,
fino alla statale n. 113 (bivio
Balestrate) che segue, verso est,
fino all'alveo del fiume Jato (ponte
Tavur).
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Percorre l'alveo del fiume Jato fino
all'incrocio con il vallone Desisa e
quindi, seguendo, prima il Desisa e
poi il vallone Muffoletto, raggiunge
la quota 255, dove incontra e segue
la mulattiera che passa per quota
312, contrada Rataria, le sorgenti
di monte Raitano, la quota 373 fino
a congiungersi con il fiume,
costeggiando e includendo le
contrade Pernice, Perciata, Sparacia
e Montagnola, e raggiungendo il
punto di incrocio con la strada per
Camporeale che segue fino a
quest'ultimo centro abitato. Da
Camporeale, la linea di
delimitazione segue, fino al
chilometro 13,000, la strada che
porta a Poggioreale per proseguire
poi lungo la strada che conduce al
chilometro 24,000 fino al chilometro
22,200, dove incontra il chilometro
20,000 della strada proveniente da
Catalafimi che risale fino a
quest'ultimo centro abitato. Da qui
raggiunge il chilometro 346 della
statale n. 113, raggiungendo, verso
nord, I'alveo del fiume Kaggera che
segue fino al ponte Bagni, da dove,
lungo la provinciale, raggiunge
Castellammare del Golfo.
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Prosegue poi per la statale n. 187
fino al torrente San Cataldo, punto
di inizio della delimitazione. Le
uve atte alla produzione del tipo
bianco con la menzione classico
devono provenire dai vigneti della
zona più antica che è delimitata
dall'altitudine non inferiore ai 250
metri sul livello del mare ed è così
delimitata: partenza dalla S.S. 113
al bivio per Valguarnera Grisì e
prosegue in direzione di S.
Cipirrello fino al bivio S. Anna,
dove incrocia la strada provinciale
30. Percorre tale strada fino al
bivio per la strada provinciale 18
Alcamo - Camporeale, proseguendo
fino al centro urbano di Camporeale.
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Da qui la delimitazione segue il
percorso della strada provinciale 46
fino ad incrociare la S.S. 119.
Oltrepassandolas.s.119el'autostradaA29indirezione
di Calatafimi, la delimitazione
segue il percorso della s.p. 12 del
Busecchio fino al centro urbano di
Calatafimi. Da qui arriva alla s.s.
113, segue il percorso del fiume
Kaggera fino a ponte bagni
rientrando a tale punto sul percorso
della s.s. 113 che segue in
direzione di Palermo, oltrepassa il
centro urbano di Alcamo e prosegue
fino a ricongiungersi al punto di
partenza.
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Articolo 4
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Norme per la viticoltura |
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Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini
della denominazione di origine
controllata "Alcamo" devono essere
quelle normali della zona ed atte a
conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono da
escludere i vigneti impiantati su
terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
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La densità minima per i nuovi
impianti ed i reimpianti non può
essere inferiore a 3.000 ceppi per
ettaro per i vitigni a bacca rossa e
per il tipo classico ed a 2.500 per
i vitigni a bacca bianca. I sesti di
impianto, le forme di allevamento,
ad alberello e controspalliera, ed i
sistemi di potatura, corti, lunghi e
misti, devono essere quelli
generalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve. Sono
esclusi espressamente i vigneti
allevati a tendone. La regione può
consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti
senza determinare effetti negativi
sulle caratteristiche delle uve.
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E vietata ogni pratica di forzatura.
E consentita l'irrigazione di
soccorso. La resa massima di uva
ammessa per la produzione dei vini
di cui all'art. 1 non deve essere
superiore a 12 tonnellate per i vini
bianchi e rosati, a 11 tonnellate
per i vini rossi ed a 8 tonnellate
per il tipo vendemmia tardiva per
ettaro di coltura specializzata. Per
i vigneti in coltura promiscua la
produzione massima di uva per ettaro
deve essere rapportata alla
superficie effettivamente impegnata
dalla vite. A detti limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli,
le rese dovranno essere riportate,
purché la produzione totale non
superi del 20% i limiti massimi su
riportati.
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Tale esubero non potrà essere
commercializzato con la
denominazione di origine controllata
"Alcamo". Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11%
per i tipi bianchi e rosati e dell'
11,5% per i tipi rossi, ad eccezione
dei tipi spumante per i quali è
consentito un titolo del 9,5% e del
tipo vendemmia tardiva per il quale
tale titolo non deve essere
inferiore al 14%.
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Articolo 5
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Norme per la vinificazione |
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Le operazioni di vinificazione, ivi
compresi l'invecchiamento
obbligatorio, I'arricchimento del
titolo alcolometrico e la
spumantizzazione, devono essere
effettuate all'interno dei territori
dei comuni ricadenti, anche solo in
parte, all'interno della zona di
produzione delimitata al precedente
art. 3. E consentito l'arricchimento
dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve dei
vigneti della zona d'origine oppure
con mosto concentrato rettificato o
con concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
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Le diverse tipologie previste
dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformità alle norme comunitarie
e nazionali in materia. I tipi
spumanti devono essere ottenuti
esclusivamente per rifermentazione
in bottiglia o autoclave. Per il
tipo vendemmia tardiva le uve devono
aver subito un appassimento sulla
pianta tale da consentire
l’acquisizione delle caratteristiche
previste dal presente disciplinare
di produzione ed essere raccolte non
prima del 15 settembre.
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La resa massima delle uve in vino,
compresi gli arricchimenti e le
eventuali aggiunte occorrenti per la
elaborazione dei tipi spumanti o
ammesse per il tipo rosso riserva,
non deve essere superiore al 70% per
tutti i tipi, ad eccezione dei tipi
rosati per i quali non può superare
il 65% ed il tipo vendemmia tardiva
per il quale non può essere
superiore al 60%. Qualora la resa
superi detti limiti, I'eccedenza,
fino al 5% non ha diritto alla
denominazione di origine controllata
"Alcamo"; se la resa supera detti
limiti di oltre il 5% tutta la
produzione perde il diritto alla
denominazione di origine
controllata. Pertanto la resa
massima di vino per ettaro non potrà
superare gli 84 ettolitri per i tipi
bianchi, i 77 ettolitri per i tipi
rossi, i 78 ettolitri per i tipi
rosati ed i 48 ettolitri per il tipo
vendemmia tardiva.
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Il tipo rosso riserva, prima
dell'immissione al consumo, deve
essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di
almeno 2 anni, di cui almeno sei
mesi in contenitori di legno, a
decorrere dal 1° dicembre dell'anno
di raccolta delle uve. Per tutti i
vini a denominazione di origine
controllata "Alcamo" è ammesso
l'affinamento in legno. Per i vini
di cui all'art. 1 la scelta
vendemmiale è consentita, ove ne
sussistano le condizioni di legge,
verso le denominazioni di origine
controllata e le indicazioni
geografiche tipiche incidenti sullo
stesso territorio.
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Articolo 6
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Caratteristiche al consumo. |
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I vini di cui all'art. 1 devono
rispondere, all'atto dell'immissione
al consumo alle seguenti rispettive
caratteristiche:
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Bianco
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colore: paglierino più o meno carico,
talvolta con riflessi verdolini;
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odore: vinoso, intenso, fruttato,
armonico; |
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sapore: asciutto, fresco,
equilibrato; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16
grammi/litro.
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Classico
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colore: paglierino più o meno carico;
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odore: fragrante, fruttato, con sentori
vegetali; |
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sapore: gradevole, con retrogusto
amarognolo, strutturato; titolo
alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 16 grammi/litro.
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Bianco
spumante
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spuma: fine, persistente; |
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colore: paglierino più o meno carico,
talvolta con riflessi verdolini;
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odore: intenso, fruttato, armonico;
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sapore: da semisecco a molto secco,
fresco, equilibrato; titolo
alcolometrico volumico totale
minimo: 11%; acidità totale minima:
5 grammi/litro; estratto secco netto
minimo: 16 grammi/litro.
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Vendemmia tardiva
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colore: dal giallo paglierino al giallo
dorato; |
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odore: caratteristico, delicato,
persistente; |
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sapore: dal dolce al secco, tipico,
armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 14% di cui almeno l’11%
svolto; acidità totale minima: 4
grammi/litro; estratto secco netto
minimo: 20 grammi/litro.
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Catarratto
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colore: paglierino più o meno carico,
con riflessi verdolini; |
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odore: fragrante, fruttato, con lievi
sentori vegetali; |
|
sapore: gradevole, con retrogusto
leggermente amarognolo, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto totale minimo: 16
grammi/litro.
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Ansonica o
Inzolia
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colore: paglierino più o meno carico;
|
|
odore: intenso, fruttato; |
|
sapore: morbido, equilibrato;
|
|
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11%; acidità totale minima:
4,5 grammi/litro; estratto secco
netto totale minimo: 16
grammi/litro.
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Grillo
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colore: paglierino più o meno carico;
|
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odore: tipico, con sentori fruttati, con
note vegetali; |
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sapore: asciutto, fresco, equilibrato;
|
|
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto totale minimo: 16
grammi/litro.
|
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Grecanico
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colore: paglierino più o meno carico;
|
|
odore: delicato, fruttato, gradevole;
|
|
sapore: secco, tipico, fresco;
|
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 16 grammi litro.
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Chardonnay
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colore: paglierino più o meno intenso;
|
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odore: intenso, fruttato, tipico;
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sapore: asciutto, pieno, armonico;
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minimas: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 16 grammi/litro.
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Muller
Thurgau
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colore: paglierino più o meno carico;
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odore: intenso, caratteristico, con
sentori erbacei; |
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sapore: sapido, equilibrato, tipico;
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11%; acidità totale minima:
4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi/litro.
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Sauvignon
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colore: paglierino più o meno intenso;
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odore: delicato, caratteristico;
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sapore: tipico, secco, aromatico;
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 16 grammi/litro.
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Rosato
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colore: rosa più o meno intenso;
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odore: fine, fruttato; |
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sapore: fresco, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11%; acidità totale minima:
4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 17 grammi/litro.
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Rosato
spumante
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spuma: fine, persistente; |
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colore: rosa più o meno carico;
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odore: fine, fruttato; |
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sapore: dal semisecco al molto
secco, fresco, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale
minimo: 11%; acidità totale minima:
4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 17 grammi/litro.
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Rosso
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colore: rubino più o meno intenso;
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odore: speziato, fruttato,
caratteristico; |
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sapore: asciutto, armonico, pieno;
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 20 grammi/litro.
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Novello
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colore: rubino più o meno carico, con
riflessi violacei; |
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odore: fruttato, tipico, intenso;
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sapore: armonico, equilibrato;
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11%; acidità totale minima:
4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 18 grammi/litro.
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Riserva
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colore: rubino tendente al granato;
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odore: caratteristico, vinoso, intenso;
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sapore: armonico, pieno, equilibrato;
titolo alcolometrico |
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volumico totale minimo: 12%; acidità
totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo. 22
grammi/litro.
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Calabrese o
Nero d'Avola
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colore: rubino più o meno acceso;
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odore: intenso, fruttato, speziato;
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sapore: pieno, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 20 grammi/litro.
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Cabernet
sauvignon
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colore: rubino intenso; |
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odore: caratteristico, gradevole,
intenso; |
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sapore: asciutto, rotondo, armonico;
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titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 20 grammi/litro.
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Merlot
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colore: rubino più o meno carico;
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odore: fruttato, caratteristico;
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sapore. secco, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo. 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 20 grammi/litro.
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Syrah
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colore: rubino più o meno acceso;
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odore: caratteristico, con note
speziate; |
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sapore: intenso, pieno, armonico;
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titolo alcolometrico vol~mico totale
minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 20 grammi/litro.
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E’ facoltà del Ministero delle
politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini -
modificare i limiti dell'acidità
totale e dell'estratto secco netto
con proprio decreto. In relazione
all'eventuale ammessa conservazione
in recipienti di legno, il sapore
dei vini può rivelare lieve sentore
di legno.
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Articolo 7
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Etichettatura, designazione e
presentazione.
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Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui
all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste e disciplinate dal
presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi fine, scelto,
selezionato e similari.
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E tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente. Le indicazioni
tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore quali
vigna, viticoltore, fattoria,
baglio, tenuta, podere, fondo e
similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.
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IFatta eccezione per i tipi spumanti
per i quali è facoltativa, così come
in alternativa può essere riportata
l'annata di sboccatura, sulle
bottiglie o altri recipienti
contenenti i vini a denominazione di
origine controllata "Alcamo" deve
sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Per il tipo vendemmia tardiva non è
obbligatorio riportare in etichetta
la menzione al colore bianco.
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Per i tipi spumanti la menzione al
colore bianco o rosato può seguire,
in etichetta, quella della categoria
merceologica.
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Articolo 8
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Confezionamento. |
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L'immissione al consumo dei vini di
cui all'art. I va fatta
esclusivamente in contenitori di
vetro. La tappatura di tali
recipienti, qualora di capacità fino
a S litri, esclusi gli spumanti,
deve essere fatta con tappo raso
bocca. Per le confezioni fino a
0,375 litri è ammesso il tappo a
vite.
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