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Art
1
La indicazione geografica tipica “Camarro”,
accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Camarro” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Camarro” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno
o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Trapani.
La IGT “Camarro” con la specificazione di uno
dei vitigni:
Ansonica
Sangiovese
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per
almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e dei vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Trapani, fino ad
un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Camarro” con la specificazione di
uno dei vitigni di cui al presente articolo,
possono essere prodotti anche nella tipologia
frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad
essere designati con la IGT “Camarro” comprende
l’intero territorio amministrativo del comune
di:
Partanna
in provincia di Trapani
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltivazione dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell’ambito
aziendale, per i vini ad IGT “Camarro” seguita o
meno dal riferimento del vitigno , non deve
essere superiore a:
Camarro bianco 14,00 tonnellate/ettaro
Camarro rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT
“Camarro”, seguita o meno dal nome del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Camarro bianco 10,00% vol.;
Camarro rosso 10,50% vol.;
Camarro rosato 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,50%
vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche atte a conferire
ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al :
Camarro bianco 70%
Camarro rosso e rosato 75%
Le percentuali di resa sono le stesse per i vini
ad IGT “Camarro” con la specificazione del nome
del vitigno.
Art 6
I vini ad IGT “Camarro” anche con la
specificazione del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Camarro bianco 10,50% vol.;
Camarro rosso 11,00% vol.;
Camarro rosso novello 11,00% vol.;
Camarro rosato 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Camarro” è consentito
utilizzare il riferimento al nome di due
vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono
essere compresi tra quelli elencati nell’art 2
del presente disciplinare di produzione come
utilizzabili singolarmente nella designazione e
presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella
designazione e presentazione dei vini ad IGT
“Camarro” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte
dai due vitigni ai quali si può fare
riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due
vitigni deve essere comunque superiore al 15%
del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell’ambito
aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite
fissato dall’articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni
non sia inferiore al corrispondente limite
fissato dall’articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo
del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al
consumo, non sia inferiore, in caso di limiti
diversi fissati per i due vitigni interessati,
al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in
ordine decrescente rispetto all’effettivo
rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Camarro” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge
10/02/1992, n. 164, l’IGT “Camarro” può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito
del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la IGT di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o
più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |