Art. 1.
La denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» gia' riconosciuta a
denominazione di origine
controllata con decreto del
Presidente della Repubblica 29
maggio 1973 (modificato il 6
novembre 1991), e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» e' riservata
ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente
disciplinare.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico» devono
essere ottenuti da vigneti che
in coltura mono o plurivarietale
nell'ambito aziendale hanno la
seguente proporzione
ampelografica: dal 50% al 70% di
Nero d'Avola e dal 30% al 50% di
Frappato.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve
che possono essere destinate
alla produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» comprende una
vasta area che include territori
ricadenti in tre province
limitrofe: Ragusa, Caltanissetta
e Catania e risulta delimitata
come appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale
provincia la zona di produzione
comprende tutto il territorio
dei comuni di Vittoria, Comiso,
Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa
Croce Camerina e parte del
territorio comunale di Ragusa.
Tale porzione del territorio del
comune di Ragusa e' delimitata
tra i limiti territoriali di S.
Croce Camerina e Vittoria, e tra
il mare e la strada provinciale
Castello di Donnafugata e
seguendo la medesima fino al
passaggio a livello della strada
ferrata Comiso-Ragusa e lungo la
stessa (la quale delimita la
C.da Passolato) fino ad arrivare
al passaggio a livello
successivo che attraversa la
strada rurale sino al
congiungimento con la strada
provinciale S. Croce
Camerina-Comiso (al km 9,600
circa), proseguendo fino ad
innestarsi con la stradella
inter-poderale per case Tommasi
ed arrivare al limite
territoriale con il comune di
Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta:
in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del
territorio dei seguenti comuni:
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino ed e' delimitata come
appresso:
Parte del territorio comunale
cosi delimitata: iniziando a
sud-est, dalla strada
provinciale Caltagirone-Niscemi,
a partire dal bivio con la
strada consortile Valle
Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da
Caltagirone), seguendo il
vallone Terrana (limite tra le
province di Catania e
Caltanissetta) sino a Monte
Paolo e risalendo a sud-ovest,
fino ad arrivare a Case Iacona e
raccordarsi con la strada
consortile Mortelluzzo Giardino
del Fico, sino all'innesto con
la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente
al km. 15 da Niscemi) e seguendo
la medesima fino a
ricongiungersi con il predetto
bivio, con la strada consortile
Valle Pileri Ponte Gallo.
Comune di Gela.
del territorio comprendente le
contrade «Rinazzi», «Feudo
Nobile», «Spina Santa», «Passo
di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello»,
«Monacella», «Piano Stella»
«Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo
Soprano»; cosi delimitate:
iniziando da nord dalla regia
trazzera Gela-Niscemi
all'altezza del confine
intercomunale Gela-Niscemi,
percorrendo verso est tale
confine sino a raggiungere il
confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui
percorrendolo verso sud, fino al
confine interprovinciale
Caltanissetta-Ragusa e lungo
esso sino al Mare Mediterraneo;
indi verso ovest per un breve
tratto di costa, sino alla
strada interpoderale Mignechi e
lungo essa in direzione nord,
sino alla strada vicinale Piana
del Signore-Catarrosone e
deviando verso ovest, lungo la
stessa sino all'incrocio con la
strada vicinale Spina
Santa-Rizzuto, percorrendola per
un breve tratto sino
all'incrocio con la s.s. n. 115
Centrale Sicula, da qui in
direzione nord, lungo la strada
vicinale Piana del Signore-Spina
Santa sino all'innesto con la
regia trazzera Gela-Niscemi e
lungo la strada poderale
Poggio-Chiancata sino
all'incrocio con la strada
vicinale Gela-Sabuci e
percorrendola verso sud-ovest,
sino all'incrocio con la strada
vicinale Ponte Grande-Niscemi e
da essa in direzione nord sino a
raggiungere il fiume Maroglio;
seguendo il corso del fiume
verso sud-ovest sino alla
confluenza con il fiume Gela; da
qui risalendo il corso del fiume
Gela in direzione nord, fino
alla presa della diga
Grotticelli, quindi verso est,
lungo la poderale che si diparte
dalla diga sino all'innesto con
la strada vicinale
Grotticelli-Sabuci e lungo essa,
a sud-est, fino al crocevia con
la regia trazzera Gela-Niscemi,
la quale si percorre verso nord
fino al confine intercomunale
Gela-Niscemi.
Comune di Riesi.
Parte del territorio comunale
comprendente la contrada
Castellazzo, cosi delimitata: a
sud la trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a
nord-ovest la strada vicinale
Allampato-Castellazzo e ad est
la provinciale
Riesi-Pietraperzia che interseca
entrambe.
Comuni di Butera e Mazzarino.
Parte dei rispettivi territori
comunali comprendenti le
contrade Iudeca, San Giacomo e
Pantano di Butera; Favara e
Mulara di Mazzarino costituenti
un corpo unico e cosi'
delimitata: iniziando dalla
contrada Iudeca dall'innesto
della ss. n. 190 con la regia
trazzera Licata Barrafranca,
oggi rotabile, in direzione
nord-est fino al confine
inter-comunale di Butera e
Mazzarino, percorrendo tale
confine in direzione est sino
alla strada vicinale
Pantano-Mulara e lungo essa fino
all'innesto con la s.s. n. 190
in prossimita' del km 2, che si
percorre in direzione est per
circa m. 200 sino all'incrocio
con la strada vicinale Favara –
Abbeveratoio Mastra e lungo
quest' ultima in direzione sud e
poi ovest sino all'innesto con
la strada vicinale San Giacomo
all'altezza del bevaio, indi si
segue il tratto di confine
inter-comunale Butera Mazzarino
sino a raggiungere la strada
vicinale Punturo - Favara la
quale si percorre verso ovest
sino all'innesto con la trazzera
Butera- Riesi e lungo
quest'ultima fino alla strada di
bonifica n. 32 e seguendo la
stessa chiude la delimitazione
incrociando la regia trazzera
Licata - Barrafranca e la s.s.
n. 190;
c) provincia di Catania: in tale
provincia la zona di produzione
comprende parte del territorio
dei seguenti comuni:
Caltagirone, Licodia Eubea e
Mazzarrone ed e' delimitata come
appresso:
inizia a nord, al km 5, della
strada vicinale Portosalvo
Moschitta San Mauro, in
prossimita' dell'abbeveratoio
nella zona archeologica San
Mauro, segue il vallone
Liquirizia (curva di livello
473) sino alla strada
provinciale San Mauro di Sotto e
da questa prosegue sino alla
strada provinciale Caltagirone
Niscemi. Segue un tratto di
quest'ultima sino a lambire alla
curva di livello 390, in
vicinanza del monte Moschitta,
segue la linea ferrata Gela
Caltagirone, in direzione della
contrada Piano Carbone sino
all'attraversamento della strada
vicinale Balatazze Saracena nei
pressi della Villa Marotta,
prosegue superando l'incrocio
con la strada vicinale Madonna
della Via sino alla strada
vicinale Saracena-Commenda e da
questa alla strada vicinale
Commenda – Piano San Paolo sino
alla provinciale n. 34
Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada
provinciale n. 34 Vittoria
Caltagirone prosegue in
direzione est sino al bivio con
la strada provinciale n. 63
Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-
Comiso e lungo la medesima sino
al bivio della strada per
Grammichele sino a Case De
Blasi, taglia a nord-est in
prossimita' delle Case Forno e
sfiorando la curva di livello
381 continua nella strada
vicinale 48 per Licodia Eubea,
segue un tratto del confine tra
i comuni di Caltagirone e
Licodia Eubea, taglia la curva
di livello 394 e prosegue lungo
la strada per Licodia Eubea,
sino all'inizio del fiumicello
Mangaliviti; ad est il
fiumicello Mangaliviti sino al
bivio della strada per Licodia
Eubea (in prossimita' della
curva di livello 348), segue
quest'ultimo a sud sino alla
Casa Cantoniera, da dove
prosegue lungo la strada per
Chiaramonte Gulfi, fino al
limite delle province di Catania
e Ragusa; a Sud, segue il
predetto limite provinciale fino
al fiume Acata, prosegue lungo
il medesimo, attraverso il
ponte, continua ancora lungo il
fiume che e' anche il limite
provinciale, risale al nord sul
confine tra i comuni di
Caltagirone ed Acate raggiunge
le Quattro Finaite e prosegue ad
ovest ancora il limite
provinciale, lungo la strada
Piano Chiazzina Borgo
Ventimiglia prosegue lungo il
confine tra i comuni di
Caltagirone ed Acate in contrada
Piano Stella, sino al torrente
Ficuzza, in contrada Baudarello;
ad ovest e nord, risale lungo il
predetto torrente sino al
raccordo con il Vallone Terrana,
continua lungo lo stesso che e'
anche limite tra le province di
Catania e Caltanissetta, sino a
raggiungere la contrada Gallo,
prosegue lungo la strada
consortile Valle Pilieri-Ponte
Gallo di confine tra i comuni di
Caltagirone e Niscemi, raggiunge
il bivio della strada
provinciale 39 Caltagirone
Niscemi (al km 13 da
Caltagirone), taglia ad est, in
prossimita' della masseria Valle
Pilieri, sino a raggiungere
nuovamente la strada provinciale
predetta, segue la stradella
Valle Pilieri, attraversa la
contrada «Il Mandorlo», sino a
raggiungere il fiume Maroglio, e
da qui si raccorda con la strada
provinciale San Mauro di Sopra,
sino all'altezza
dell'abbeveratoio omonimo.
La zona di produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata a garantita «Cerasuolo
di Vittoria Classico» e'
riservata al territorio gia'
delimitato con il primo decreto
di riconoscimento del decreto
del Presidente della Repubblica
29 maggio 1973 e comprende tutto
il territorio comunale dei
seguenti comuni in provincia di
Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate,
Chiaramonte Gulfi, Santa Croce
Camerina, e parte del territorio
di: Niscemi,in provincia di
Caltanissetta, limitatamente
alle contrade: Priolo Soprano:
Priolo Soprano (oggi al catasto
comune di Gela, foglio 163) e
Terrana (oggi al catasto comune
di Caltagirone, ai fogli 277,
292, 293, 294, 295, 296);
Gela, in provincia di
Caltanissetta, limitatamente
alle contrade: Rinazzi (ai fogli
120, 121, 122, 123), Valle Ambra
- C.da Feudo Nobile (ai fogli
166, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 206, 207, 208, 209, 211,
212, 213, 214, 215, 223, 224,
225, 236, 237, 247), Spina Santa
(ai fogli 157, 159, 199, 200,
231), Passo di Piazza (ai fogli
203, 219, 220, 221, 229, 230,
231, 241), Priolo Sottana (ai
fogli 131, 160, 161, 162, 201,
202, 204), Farello (ai fogli
196, 197, 198), Monacella (ai
fogli 164, 165, 205), Piano
Stella (ai fogli 232, 233, 234,
235, 242, 244, 245) e Mignechi
(ai fogli 239, 240, 243, 250);
Caltagirone, in provincia di
Catania limitatamente alle
contrade: Santo Pietro (ai fogli
281, 282, 283, 284, 285, 289),
Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301,
302, 303), C.da Mazzarrone Piano
Chiesa - Botteghelle, (oggi in
catasto comune di Mazzarrone
istituito con legge regionale n.
55/76, codice U4CJA ai fogli 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14) e Granieri (ai fogli 248,
266, 267);
Licodia Eubea, in provincia di
Catania, limitatamente alle
contrade: Piano Sciri (ai fogli
6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20,
28, 30) e Sciri Sottana (oggi al
catasto comune di Mazzarrone,
codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico», devono
essere atte a conferire alle uve
ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento e la potatura devono
essere quelli atti a non
modificare le caratteristiche
delle uve e del vino.
Per gli impianti esistenti e
realizzati dopo l'entrata in
vigore del presente disciplinare
sono ammesse esclusivamente le
forme di allevamento ad
alberello ed a spalliera
semplice.
Il numero minimo di ceppi ad
ettaro, per i vigneti piantati
dopo l'approvazione del presente
disciplinare e' di 4000.
I vigneti hanno diritto alla
D.O.C.G. solo a partire dal
terzo anno di produzione.
E' vietata ogni pratica di
forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso. Per i
vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» la produzione
massima di uva non deve essere
superiore a 8 ton. per ettaro in
coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e
da destinare alla produzione dei
vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico», devono
essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando
i limiti resa uva/vino per il
quantitativo di cui trattasi.
La regione Siciliana con proprio
decreto, sentito il consorzio
volontario, di anno in anno,
prima della vendemmia, puo'
stabilire un limite massimo di
utilizzazione delle uve per
ettaro per la produzione dei
vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» inferiore a
quello fissato dal presente
disciplinare, dandone
comunicazione immediata al
Ministero delle politiche
agricole e forestali - Comitato
nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche
dei vini.
Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare
ai vini a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico» un titolo
alcolometrico volumico naturale
minimo di 12,50% vol.
I conduttori dei vigneti
iscritti agli appositi albi,
ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche di maturazione
delle uve e sulla base anche
dell'evoluzione dei mercati,
possono, al momento della
vendemmia, optare di rivendicare
per dette uve la DOCG «Cerasuolo
di Vittoria» per i produttori
del «Cerasuolo di Vittoria
Classico» oppure, per tutti i
produttori della DOCG «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico», la
denominazione di origine
controllata «Vittoria» nelle sue
sottospecificazioni.
Art. 5.Norme
per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione
ed imbottigliamento devono
essere effettuate nell'intero
territorio della zona di
produzione delimitata all'art.
3.
Tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni
siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di
Ragusa e negli interi territori
amministrativi dei Comuni di
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino in provincia di
Caltanissetta; e di Caltagirone,
Licodia Eubea e Mazzarrone in
provincia di Catania.
La resa massima di uva in vino
non deve essere superiore al
65%, pari a 52 hl per ettaro per
i vini a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico».
Qualora la resa superi detto
limite, ma non il 70%,
l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita.
Oltre il 70% di resa uva-vino
decade il diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita per
tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» deve
essere immesso al consumo non
prima del 1° giugno dell'anno
successivo alla vendemmia. Per
il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria Classico»
l'immissione al consumo non
potrà avvenire prima del 31
marzo del secondo anno
successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti; atte a
conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» all'atto
dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»: colore:
da rosso ciliegia a violaceo;
odore: da floreale a fruttato;
sapore: secco, pieno, morbido,
armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5g/l;
estratto non riduttore minimo:
27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria
Classico»: colore: rosso
ciliegia tendente al granato;
odore: di ciliegia, che nei vini
invecchiati puo' tendere anche a
note sensoriali di prugna secca,
cioccolato, cuoio, tabacco;
sapore: secco, pieno, morbido,
armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 13 % vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo:
27 g/l.
Art. 7.
Etichettatura -
designazione - presentazione
Alla denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle
previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi e gli attributi
«extra», «fine, «scelto»,
«selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di
indicazioni aggiuntive
geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento ad unita'
amministrative, frazioni,
contrade, aree, fattorie e
localita', nonche'
geopedologiche, dalle quali
provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato
ottenuto. Nella designazione dei
vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» a
condizione che sia seguito dal
corrispondente toponimo, che la
relativa superficie sia
distintamente specificata
nell'albo dei vigneti, che la
vinificazione l'elaborazione e
la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati
e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia
nella denuncia delle uve, sia
nei registri, sia nei documenti
di accompagnamento.
Art. 8.
Annata - contenitori
Per i vini a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico» e'
obbligatorio indicare l'annata
di produzione delle uve da cui
il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
I vini a denominazione di
origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico» devono
essere immessi al consumo
unicamente in contenitori di
vetro tradizionali fino a litri
5.