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Art 1
La denominazione di origine
controllata “Contea di Sclafani” è riservata ai
vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Contea di Sclafani rosso”
“Contea di Sclafani rosso novello”
“Contea di Sclafani rosato”
“Contea di Sclafani bianco”
“Contea di Sclafani Ansonica o Inzolia”
“Contea di Sclafani Catarratto”
“Contea di Sclafani Grecanico”
“Contea di Sclafani Grillo”
“Contea di Sclafani Chardonnay”
“Contea di Sclafani Pinot bianco”
“Contea di Sclafani Sauvignon”
“Contea di Sclafani dolce”
“Contea di Sclafani dolce vendemmia tardiva”
“Contea di Sclafani Nero d’Avola o Calabrese”
“Contea di Sclafani Nerello Mascalese”
“Contea di Sclafani Perricone”
“Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon”
“Contea di Sclafani Pinot nero”
“Contea di Sclafani Syrah”
“Contea di Sclafani Merlot”
“Contea di Sclafani Sangiovese”
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Contea di Sclafani” senza alcuna
specificazione è riservata al vino rosso, rosato
e bianco, ottenuto da uve provenienti da vigneti
aventi in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Contea di Sclafani bianco”
Catarratto, Inzolia o Ansonica e Grecanico da
soli o congiuntamente minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Palermo, Agrigento e Caltanisetta, presenti in
ambito aziendale, da soli o congiuntamente, sino
ad un massimo del 50%
“Contea di Sclafani rosso”
Nero d’Avola e Perricone, da soli o
congiuntamente minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Palermo, Agrigento e Caltanisetta, presenti in
ambito aziendale, da soli o congiuntamente, sino
ad un massimo del 50%.
“Contea di Sclafani rosato”
Nerello Mascalese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Palermo. Agrigento e Caltanisetta, presenti in
ambito aziendale, da soli o congiuntamente, sino
ad un massimo del 50%.
La denominazione di origine controllata “Contea
di Sclafani” seguita da una delle seguenti
specificazioni di vitigno, è riservata ai vini
ottenuti da vigneti composti dai corrispettivi
vitigni nella proporzione indicata:
“Contea di Sclafani Ansonica o Inzolia”
Ansonica o Inzolia minimo 85%
“Contea di Sclafani Catarratto”
Catarratti minimo 85%
“Contea di Sclafani Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Contea di Sclafani Grillo”
Grillo minimo 85% ”Contea dI Sclafani
Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Contea di Sclafani Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%.
“Contea di Sclafani Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Palermo, Agrigento e di Caltanisetta, presenti
in ambito aziendale, da soli o congiuntamente,
sino ad un massimo del 15%.
“Contea di Sclafani Nerello Mascalese”
Nerello Mascalese minimo 85%
“Contea di Sclafani Nero d’Avola o Calabrese”
Nero d’Avola o Mascalese minimo 85%
“Contea di Sclafani Perricone”
Perricone minimo 85%
“Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Contea di Sclafani Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
“Contea di Sclafani Merlot”
Merlot minimo 85%
“Contea di Sclafani Syrah”
Syrah minimo 85%
“Contea di Sclafani Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Palermo, Agrigento e di Caltanisetta, presenti
in ambito aziendale, da soli o congiuntamente,
sino ad n amassimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei
vini a d.o.c. “Contea di Sclafani” devono
provenire da vigneti coltivati all’interno della
zona appresso indicata:
l’intero territorio amministrativo dei comuni
di:
Valledolmo Caltavuturo Alia
Scafani Bagni
E parte del territorio dei comuni di:
Petralia Sottana Castellana Sicula Castronuovo
di Sicilia
Cerda Aliminusa Montemaggiore Belsito
Polizzi Generosa
In provincia di Palermo
L’intero territorio amministrativo dei comuni
di:
Vallelunga Pratameno Villalba
In provincia di Caltanisetta
Parte del territorio del comune di:
Cammarata
In provincia di Agrigento.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal km. 14,800 della strada statale n.
120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda –
Aliminusa dove si imbocca la strada provinciale
n. 7 al km. 0,000 e la si percorre fino al km.
17,750; da qui si segue il confine del
territorio del comune di Alia verso ovest, fino
a quando questo incrocia il confine del
territorio del comune di Castronuovo di Sicilia.
Si segue quest’ultimo verso sud – ovest sino ad
incrociare la strada statale n. 189 al km.
4,700; si percorre la suddetta statale fino al
km. 14,600 dove si prosegue in direzione sud
lungo il Fiume Platani sino ad incontrare il
Vallone Crasto Venturo; si segue il suddetto
vallone verso sud – est sino a dove incrocia la
strada provinciale n. 39 (ex consortile Soria –
Casalicchio) al km. 5,900; percorrendo questa
strada sino al km. 0,000 ci si immette sulla
strada provinciale n. 25 (Tumarrano – Mussomeli)
e la si percorre in direzione sud per km. 9,000
sino a dove si incrocia il confine del
territorio del comune di Cammarata.
Seguendo questo confine in direzione est ci si
congiunge con il confine del territorio del
comune di Villalba; lo si percorre in direzione
est fino al confine del territorio del comune di
Petralia Sottana.
Si segue questo confine in direzione est e poi
nord – est sino ad incontrare la strada
provinciale n. 72 (Ciolino) a Portella
dell’Inferno e percorrendola per circa 2,700 km.
In direzione nord si arriva a Portella del
Morto, qui si riprende a seguire il confine del
territorio del comune di Petralia Sottana in
direzione nord fino al Vallone San Giorgio, che
sempre in direzione nord si segue sino ad
incontrare la strada statale n. 120 al km.
48,200.
Percorrendo la suddetta strada statale al km.
48,400 si incontra il confine del territorio di
Polizzi Generosa che si segue in direzione nord
– ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il
suddetto rio, sempre in direzione nord – ovest
si incrocia il confine del territorio del comune
di Caltavuturo.
Seguendo questo confine verso nord – ovest si
incontra il confine del territorio del comune di
Sclafani Bagni che si percorre sino ad
incrociare il confine del territorio del comune
di Cerda; da qui proseguendo verso nord – ovest
si incrocia la strada statale n. 120 al km.
14,800.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
DOC “Contea di Sclafani” di cui all’art. 1,
devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti
di giacitura ed esposizione adatti con
l’esclusione di quelli ubicati ad una altezza
inferiore ai 300 metri s.l.m. e dei terreni
compatti eccezionalmente argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura,
consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica
di soccorso durante il periodo primaverile
estivo, non oltre l’inizio dell’invaiatura.
Per i vigneti di nuovo impianto effettuati
successivamente alla data di entrata in vigore
del presente disciplinare, la densità per ettaro
non dovrà essere inferiore a:
3.400 ceppi/ettaro
e come forme di allevamento dovranno essere
utilizzati esclusivamente i sistemi a
controspalliera o ad alberello ed eventuali
varianti similari ad esclusione dei sistemi a
tendone.
Le rese massime di uva per ettaro e di vino per
ettaro in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all’art. 2, devono
essere rispettivamente le seguenti:
“Contea di Sclafani rosso” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani rosato” 11,00 tonn./ettaro
77,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani bianco” 12,00 tonn./ettaro
84,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Ansonica o Inzolia” 12,00
tonn./ettaro 84,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Catarratto” 12,00 tonn./ettaro
84,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Grecanico” 12,00 tonn./ettaro
84,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Grillo” 12,00 tonn./ettari
84,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Chardonnay” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Pinot bianco” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Sauvignon” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Nerello Mascalese” 11,00
tonn./ettaro 77,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Nero d’Avola o Calabrese”
10,00 tonn./ettaro 70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Perricone” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon” 10,00
tonn./ettaro 70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Pinot nero” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Merlot” 10,00 tonn,/ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani Syrah” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
“Contea di Sclafani sangiovese” 10,00 tonn./ettaro
70,00 hl/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini a
d.o.c. “Contea di Sclafani” devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
“Contea di Sclafani rosso” 11,00% vol.
“Contea di Sclafani rosato” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani bianco” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani Ansonica o Inzolia” 10,50%
vol.
“Contea di Sclafani Catarratto” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani Grecanico” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani Grillo” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani Chardonnay” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani Pinot bianco” 10,50% vol.
“Contea di Sclafani Sauvignon 10,50% vol.
“Contea di Sclafani spumante” uve bianche 10,00%
vol.
“Contea di Sclafani Nerello Mascalese” 11,00%
vol.
“Contea di Sclafani Nero d’Avola o Calabrese”
11,00% vol.
“Contea di Sclafani Perricone” 11,00% vol.
“Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon” 11,00%
vol.
“Contea di Sclafani Pinot nero” 11,00% vol.
“Contea di Sclafani Syrah” 11,00% vol.
“Contea di Sclafani Merlot” 11,00% vol.
“Contea di Sclafani Sangiovese” 11,00% vol.
“Contea di Sclafani spumante” uve rosse 10,50%
vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a DOC “Contea di Sclafani” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti res uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’ambito dell’intero
territorio amministrativo dei comuni compresi
anche in parte nella zona di produzione prevista
dall’art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche.
Le rese massima di uva in vino finito della DOC
“Contea di Sclafani” non devono essere superiori
al 70%, qualora superino detto limite ma non il
75%, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Qualora si superi anche detto limite tutto il
vino perde il diritto alla denominazione di
origine controllata.
I vini a d.o.c. “Contea di Sclafani” nelle
seguenti tipologie:
“Contea di Sclafani rosso”
“Contea di Sclafani Nero d’Avola o Calabrese”
“Contea di Sclafani Perricone”
“Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon”
“Contea di Sclafani Merlot”
“Contea si Sclafani Pinot nero”
“Contea di Sclafani Syrah”
“Contea di Sclafani Sangiovese”
provenienti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a:
due anni a partire dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve
possono portare in etichetta la menzione
“riserva”.
La DOC “Contea di Sclafani” con o senza
l’indicazione di vitigno, può essere utilizzata
per designare il vino “spumante bianco o rosato”
che risponda ai requisiti del presente
disciplinare.
L’elaborazione per la produzione dei vini
“spumanti” di cui al presente disciplinare, deve
essere effettuata con il metodo della
rifermentazione naturale in autoclave o in
bottiglia con l’esclusione di qualsiasi aggiunta
di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei
vini da destinare alla produzione degli
“spumanti” devono essere effettuate nell’ambito
del territorio delimitato al comma uno del
presente articolo.
Il vino a DOC “Contea di Sclafani” proveniente
da uve che abbiano subito un appassimento sulla
pianta e che siano stato ottenuto da una
vinificazione in recipienti di legno, nonché
sottoposto ad un affinamento di almeno:
sei mesi in fusti di legno della capacità
massima di 500 litri
può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.
Tali uve devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
e devono essere raccolte non prima del 1°
ottobre.
Il prodotto così ottenuto non potrà essere
immesso al consumo prima di:
18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve
La resa dell’uva appassita sulle piante al
momento della vendemmia non deve essere
superiore a: 8,0 tonn./ettaro
La resa dell’uva in vino finito non deve
superare il 60%,
Art 6
I vini a DOC “Contea di Sclafani” di
cui agli art. 2 e 5 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Contea di Sclafani rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, con
riflessi violacei;
profumo: gradevole, fine, vinoso, nota olfattiva
tipica;
sapore: asciutto, armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani rosso riserva” anche con il
riferimento del vitigno
colore: dal rosso rubino carico al granata;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico, ricco di
struttura, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
“Contea di Sclafani rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto, morbido, armonico ed
equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Contea di Sclafani rosato”
colore: rosato tenue più o meno carico;
profumo: gradevole, fine, fruttato, fragrante;
sapore: asciutto, delicato, armonico, fresco e
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: gradevole, fine, elegante;
sapore: secco, armonico. Delicato, gustoso,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani spumante” bianco, con o
senza riferimento al vitigno
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco a semisecco, sapido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l
“Contea di Sclafani spumante” rosato, con o
senza riferimento del vitigno
spuma: fine e persistente;
colore: rosato tenue;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco a semisecco, sapido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Ansonica o Inzolia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Catarratto”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, con retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10.50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Grecanico”
colore: giallo paglierino con riflessi
verdolini;
profumo: fruttato;
sapore: secco, rotondo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Grillo”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: elegante, fine;
sapore: secco, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Pinot bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine e delicato;
sapore: secco, armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Sauvignon”
colore: giallo paglierino con riflessi
verdolini;
profumo: fruttato,leggermente aromatico;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani Nerello Mascalese”
colore: rosso poco intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: asciutto, elegante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/lò;
“Contea di Sclafani Perricone”
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani Nero d’Avola o Calabrese”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino carico tendente al granata;
profumo: caratteristico, lievemente erbaceo;
sapore: asciutto, ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani Pinot nero”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani Syrah”
colore: rosso rubino carico;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Contea di Sclafani Sangiovese”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
Art 7
Le uve destinate alla produzione dei
vini bianchi a DOC “Contea di Sclafani” possono
essere destinate alla produzione delle
tipologie:
“Contea di Sclafani dolce”
“Contea di Sclafani dolce vendemmia tardiva”
e detti vini all’atto dell’immissione al consumo
devono presentare le seguenti caratteristiche:
“Contea di Sclafani dolce”
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:
5,50% vol.;
residuo zuccherino minimo: 50,0 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contea di Sclafani dolce vendemmia tardiva”
colore: dal giallo paglierino all’ambrato;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, vellutato, armonico,
ricco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:
5,50% vol.;
residuo zuccherino minimo: 150,0 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati agli art. 6 e 7 per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 8
Alla denominazione di origine
controllata “Contea di Sclafani” nelle diverse
tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, non prevista dal presente
disciplinare di produzione, ivi compreso gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati purché non presentino significato
laudativo e non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
I vini rossi a DOC “Contea di Sclafani” anche
con il riferimento del nome del vitigno, possono
utilizzare in etichetta l’indicazione “novello”
secondo la vigente normativa per i vini novelli.
Fatta eccezione per i vini “spumanti”, sulle
bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a
DOC “Contea di Sclafani” deve sempre figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
I vini a DOC “Contea di Sclafani” qualora
confezionati in recipienti di capacità inferiore
a litri 3,000, devono essere immessi al consumo
in bottiglie di vetro corrispondenti ai tipi
previsti dalle norme nazionali e comunitarie,
chiuse esclusivamente con tappo di sughero, raso
bocca.
Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale
a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a
vite.
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