|
Art 1
La denominazione di origine
controllata “Contessa Entellina” è riservata ai
vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Contessa Entellina bianco”
“Contessa Entellina Grecanico”
“Contessa Entellina Chardonnay”
“Contessa Entellina Sauvignon”
“Contessa Entellina Ansonica”
“Contessa Entellina rosso”
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
“Contessa Entellina Merlot”
“Contessa Entellina Pinot nero”
“Contessa Entellina rosso riserva”
“Contessa Entellina rosato”
“Contessa Entellina Ansonica vendemmia tardiva”
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Contessa Entellina” bianco, rosso e
rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti, aventi in ambito
aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Contessa Entellina bianco”
Ansonica o Inzolia minimo 50%
Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato,
Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Pinot
bianco e Grillo, da soli o congiuntamente
massimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%,
“Contessa Entellina rosso e rosato”
Calabrese e/o Syrah minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo. Da soli o congiuntamente
sino ad un massimo del 50%.
La DOC “Contessa Entellina” con la menzione di
uno dei seguenti vitigni, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in
ambito aziendale la seguente composizione:
“Contessa Entellina Grecanico”
Grecanico dorato minimo 85%
“Contessa Entellina Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%+
“Contessa Entellina Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Contessa Entellina Ansonica” anche vendemmia
tardiva
Ansonica o Inzolia minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Contessa Entellina Merlot”
Merlot minimo 85%
“Contessa Entellina Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo, da soli o congiuntamente
sino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei
vini a DOC “Contessa Entellina” bianco, rosso e
rosato, devono provenire da vigneti coltivati
all’interno dei confini territoriali del comune
di:
Contessa Entellina
In provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a DOC “Contessa Entellina” devono
essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Le forme di allevamento devono essere quelle
generalmente usate, a spalliera semplice e/o
alberello, escludendo la forma di allevamento a
tendone, e comunque essere atte a non modificare
le caratteristiche delle uve e dei vini
derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di
soccorso effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti è
consentito usare esclusivamente uve provenienti
da vigneti in coltura specializzata.
La resa massima di uve ammesse per la produzione
dei vini a d.o.c. “Contessa Entellina” non deve
essere superiore a:
12,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a DOC “Contessa Entellina” devono essere
riportati nel limite di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite
stesso, fermi restando il limite resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
Per tutte le tipologie le rese massime dell’uva
in vino, non dovranno essere superiori al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il
75%, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compresi l’invecchiamento e l’affinamento
qualora obbligatori, debbono essere effettuate
nell’interno del territorio amministrativo del
comune di Contessa Entellina e nel territorio
dei comuni limitrofi.
E’ tuttavia in facoltà del Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, di consentire su richiesta
delle ditte interessate che le operazioni di cui
sopra siano effettuate nel territorio del comune
di Marsala (in provincia di Trapani), a
condizione che le ditte interessate presentino
richiesta motivata e corredata dal parere degli
organi
tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza
tecnica degli impianti di vinificazione e che le
ditte interessate dimostrino che la
vinificazione di uve provenienti dalla zona di
produzione stessa sia stata effettuata
tradizionalmente già prima dell’entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti
vini sono consentite nel territorio delle
province di Palermo, Agrigento e Trapani.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
“Contessa Entellina bianco” anche con il vitigno
10,50% vol.
“Contessa Entellina rosato” 10,50% vol.
“Contessa Entellina rosso” anche con il vitigno
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche.
I vini a DOC “Contessa Entellina” possono essere
vinificati ed affinati in recipienti di legno.
I vini a DOC “Contessa Entellina rosso” con o
senza indicazione del vitigno, possono essere
qualificati on la menzione “riserva”, qualora
siano stati sottoposti ad un periodo di
maturazione ed affinamento obbligatorio di
almeno:
24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve di cui almeno sei mesi in
recipienti di legno.
Il vino a DOC “Contessa Entellina Ansonica”
proveniente da uve che abbiano subito un
appassimento sulla pianta e che sia stato
ottenuto da una vinificazione in recipienti di
legno, nonché sottoposto ad un affinamento di
almeno:
sei mesi in fusti di legno della capacità
massima di 500 litri
può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.
Tali uve devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
e devono essere raccolte non prima del: 1°
ottobre
Il prodotto così ottenuto non potrà essere
immesso al consumo prima di: 18 mesi a decorrere
dal 1° novembre dell’anno della produzione delle
uve.
La resa dell’uva appassita al momento della
vendemmia non deve essere superiore a: 8,00 tonn./ettaro
La resa dell’uva in vino, non deve essere
superiore al 60%.
Art 6
I vini a DOC “Contessa Entellina”,
all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Contessa Entellina bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Grecanico”
colore: giallo paglierino più o meno carico,
talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Ansonica”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina rosso”
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi
granata specie se
invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina Merlot”
colore: rosso rubino tendente al granata se
invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina Pinot nero”
colore: rosso rubino tendente al granata se
invecchiato;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina rosso riserva” anche con il
riferimento del vitigno
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta
con piacevole
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina rosato”
colore: rosato, talvolta con riflessi aranciati;
profumo: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contessa Entellina Ansonica vendemmia tardiva”
colore: giallo paglierino carico tendente al
dorato;
profumo: gradevole, delicato, intenso;
sapore: abboccato, amabile o dolce, morbido,
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Per tutte le tipologie in cui è ammesso
l’affinamento in fusti di legno può notarsi la
presenza di sapore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui
sopra per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC
“Contessa Entellina” le specificazioni di colore
(bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e
quelle relative al vitigno, debbono figurare
immediatamente al di sotto dell’indicazione
“denominazione di origine controllata” con
caratteri le cui dimensioni non superino quelli
usati per indicare la DOC “Contessa Entellina”.
Nella presentazione e designazione dei vini a
DOC “Contessa Entellina”, on o senza la menzione
del vitigno, è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non
siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni
toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento alle “vigne” dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato esclusivamente
ottenuto, a condizione che tali vigne siano
indicate ed evidenziate separatamente all’atto
della denuncia all’Albo dei vigneti e che le uve
da esse provenienti ed i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti, siano
distintamente indicate e caricati
rispettivamente nelle denuncie annuali di
produzione delle uve e nei registri obbligatori
di cantina.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
località comprese nella zona di produzione di
cui all’art 3, dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Per le tipologie del vino a DOC “Contessa
Entellina Ansonica vendemmia tardiva”,
abboccato, amabile o dolce, è obbligatoria la
loro indicazione in etichetta.
I vini a DOC “Contessa Entellina” devono
riportare in etichetta l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Art 8
I vini a DOC “Contessa Entellina”
con o senza menzione del vitigno, qualora
confezionati in recipienti di vetro di capacità
inferiore o uguale a litri 3,000 devono essere
immessi al consumo chiusi con tappo di sughero,
raso bocca.
E’ vietato l’uso del tappo a corona; per le
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a
litri 0,375 è ammessa la chiusura con il tappo a
vite.
|