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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Delia Nivolelli” accompagnata da
una delle seguenti menzioni obbligatorie:
Chardonnay
Damaschino
Grecanico
Grillo
Inzolia
Müller Thurgau
Sauvignon
Nero d’Avola
Merlot
Pignatello o Perricone
Sangiovese
Syrah
Bianco
Rosso
Spumante
Novello
È riservata ai vini ottenuti dai vigneti della
zona di produzione appresso indicata e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Delia Nivolelli” è riservata ai
vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Delia Nivolelli bianco”
Grecanico, Inzolia e Grillo, da soli o
congiuntamente minimo 65%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 35%.
“Delia Nivolelli rosso”
Nero d’Avola, Pignatello o Perricone, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah e Sangiovese da soli o
congiuntamente minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 35%.
“Delia Nivolelli spumante”
Grecanico, Chardonnay, Inzolia, Damaschino e
Grillo, da sole o congiuntamente al 100%
Nel caso che no dei suddetti vitigni sia
rappresentato per almeno l’85%, la denominazione
di origine controllata “Delia Nivolelli
spumante” può essere seguita dalla
specificazione del relativo vitigno.
“Delia Nivolelli Grillo”
Grillo minimo 85%
“Delia Nivolelli Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Delia Nivolelli Inzolia”
Inzolia detta anche Ansonica minimo 85%
“Delia Nivolelli Damaschino”
Damaschino minimo 85%
“Delia Nivolelli Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Delia Nivolelli Müller Thurgau”
Müller Thurgau minimo 85%
„Delia Nivolelli Sauvignon“
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti
vini, le uve di altri vitigni a bacca bianca,
autorizzati e/o raccomandati per la provincia di
Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
“Delia Nivolelli Nero d’Avola”
Nero d’Avola minimo 85%
“Delia Nivolelli Pignatello o Perricone”
Perricone (localmente detto Pignatello) minimo
85%
“Delia Nivolelli Merlot”
Merlot minimo 85%
“Delia Nivolelli Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Delia Nivolelli Syrah”
Syrah minio 85%
“Delia Nivolelli Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti
vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa,
autorizzati e/o raccomandati per la provincia di
Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve che
possono essere destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata
“Delia Nivolelli” aventi diritto alla menzioni
di cui all’art. 2, comprende la parte del
territorio della provincia di Trapani ed in
particolare i territori dei comuni di:
Mazara del Vallo Marsala Petrosino
Salemi
Individuate dalle sotto elencate particelle
catastali:
Comune di Mazara del Vallo: il territorio
compreso nei seguenti fogli mappali:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 139, 130, 131, 132,
135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230.
Comune di Marsala: il territorio compreso nei
seguenti fogli di mappa:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ,90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255,
256, 257, 365, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
277, 278, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 324, 325. 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364,
365, 366, 372, 373.
Comune di Petrosino: il territorio compreso nei
seguenti fogli di mappa:
(ex comune di Mazara del Vallo)
54, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 112,
113, 114, 115, 133, 134, 150, 151.
(ex comune di Marsala)
344, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406.
Comune di Salemi: il territorio compreso nei
seguenti fogli di mappa:
55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93,
109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168.
Art 4
I vigneti destinati alla produzione
dei vini a DOC “Delia Nivolelli” di cui all’art.
1 devono rispondere, per condizioni ambientali e
di coltura, a quelle tradizionali delle zone di
produzione e comunque devono essere atti a
conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità e di
tipicità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini
dell’iscrizione nell’Albo previsto dall’art. 15
della Legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i
vigneti ubicati in terreni di medio impasto
tendenti all’argilloso e di medio impasto
tendenti allo sciolto.
Sono da considerarsi inadatti e non possono
essere iscritti nel predetto Albo i vigneti
situati in terreni umidi o in terreni a
predominanza di argilla pliocenica o comunque in
terreni fortemente argillosi, anche se ricadenti
all’interno della zona di produzione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini derivati.
Sono escluse le forme di allevamento a tendone.
La densità di impianto non deve essere inferiore
a 2.500 ceppi/ettaro (con forme di allevamento a
controspalliera o ad alberello); per i nuovi
impianti la densità non dovrà essere inferiore a
3.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni prativa di forzatura.
E’, tuttavia, ammessa l’irrigazione come pratica
di soccorso.
E’ consentito usare esclusivamente uve
provenienti da vigneti in coltura specializzata.
La resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata, per tutte le tipologie di cui
all’art. 2, non deve essere superiore a:
12,50 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a DOC “Delia Nivolelli” devono essere riportati
nel limite di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% il limite stesso,
fermo restando il limite resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
In annate eccezionalmente sfavorevoli la regione
Sicilia, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima
della vendemmia, può stabilire un limite massimo
di produzione di uve per ettaro inferiore a
quello fissato nel presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Trapani.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento debbono essere effettuate
all’interno della zona di produzione di cui
all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali operazioni
vengano effettuate nell’intero territorio della
provincia di Trapani, ad eccezione della
tipologia “spumante” per la quale la presa di
spuma può essere effettuata al di fuori della
zona di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire ai vini di cui sopra, le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve
essere superiore al 70%.
Qualora detta resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini della d.o.c. “Delia Nivolelli”
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
“Delia Nivolelli spumante” 9,50% vol.
“Delia Nivolelli bianchi” anche con il
riferimento al vitigno 10,50% vol.
“Delia Nivolelli rosso” anche con il riferimento
del vitigno 11,50% vol.
Art 6
O vini di cui all’art. 2 all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Delia Nivolelli Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso con
sfumature talvolta
verdognole;
profumo: fruttato, fine, caratteristico;
sapore: secco, pieno, vellutato, fruttato,
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Damaschino”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi
verdolini;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,7 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Grecanico”
colore: giallo paglierino tenue con riflessi
talvolta verdolini;
profumo: delicato più o meno fruttato,
caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Grillo”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido, pieno, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Inzolia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Müller Thurgau”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, leggermente aromatico,
tipico;
sapore: secco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli bianco”
“Delia Nivolelli bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
con riflessi talvolta
verdognoli;
profumo: delicato, più o meno fruttato,
caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace a volte
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli spumante”
spuma: fine, vivace e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi
talvolta verdolini;
profumo: delicato, più o meno fruttato;
sapore: secco o semisecco, sapido, fresco, fine,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Delia Nivolelli rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, granata
vivace con riflessi
aranciati se invecchiato;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico.
Giustamente tannico
tendente al vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,7 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente
acidulo, talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Nero d’Avola”
colore: rosso rubino intenso, tendente
all’aranciato con l’età;
profumo: più o meno intenso, caratteristico,
gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Pignatello o Perricone”
colore: rosso rubino intenso, tendente
all’aranciato con l’età;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, pieno, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso, tendente
all’arancione con l’età;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico,
gradevole, armonico,
giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Merlot”
colore: rosso rubino tendente all’aranciato con
l’età;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Syrah”
colore: rosso rubino intenso, tendente
all’arancione con l’età;
profumo: caratteristico, intenso, delicato e
leggermente speziato;
sapore: asciutto, di giusto corpo e
gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Sangiovese”
colore: rosso rubino, tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo,
leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche
Agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui
sopra per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
I vini rossi della DOC “Delia
Nivolelli” ottenuti con idonee tecniche di
vinificazione ed imbottigliati in conformità
alla normativa specifica vigente, possono essere
designati con il termine “novello”.
I vini rossi della DOC “Delia Nivolelli” se
sottoposti ad un periodo minimo di
invecchiamento di:
due anni
a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno
di produzione delle uve
possono portare in etichetta la qualificazione
“riserva”.
Art 8
E’ vietato usare insieme alla DOC di
cui all’art. 2, qualsiasi qualificazione
aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, poderi, zone e località, compresi
nella zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3 e dai quali provengono
effettivamente le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto a condizione che le
medesime indicazioni:
vengano indicate, all’atto della denuncia dei
vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia nella scheda
annuale di produzione delle uve e che le stesse
prese in carico separatamente negli appositi
registri di cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle condizioni stabilite
dalle normative comunitarie e nazionali in
materia di designazione e presentazione dei
V.Q.P.R.D.
L’indicazione dell’annata di produzione delle
uve è obbligatoria per tutti i vini della d.o.c.
“Delia Nivolelli” ad eccezione dei vini
spumanti.
Il vino a DOC “Delia Nivolelli bianco”, prodotto
nel rispetto della vigente normativa e con le
caratteristiche di cui al precedente art. 6, può
essere immesso al consumo anche nel tipo
“frizzante naturale”. In tal caso in etichetta è
obbligatoria l’indicazione del termine
“frizzante”.
I vini a DOC “Delia Nivolelli”, per l’immissione
al consumo devono essere confezionati in
recipienti di vetro, di volume non superiore ai
5,000 litri. |