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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Erice” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Erice bianco
Erice Ansonica o Inzolia
Erice Catarratto
Erice Grecanico
Erice Grillo
Erice Chardonnay
Erice Muller Thurgau
Erice Sauvignon
Erice vendemmia tardiva Zibibbo
Erice vendemmia tardiva Sauvignon
Erice Moscato
Erice passito
Erice spumante
Erice rosso
Erice rosso riserva
Erice Calabrese o Nero d’Avola
Erice Frappato
Erice Perticone o Pignatello
Erice Cabernet Sauvignon
Erice Syrah
Erice Merlot
Art 2
I vini di cui all’art 1, devono
essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Erice bianco:
Catarratti minimo 60%
possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione della
regione Sicilia, fino ad un massimo del 40%.
Erice rosso anche riserva:
Calabrese o nero d’Avola minimo 60%
possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un
massimo del 40%.
Erice Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%
Erice Muller Thurgau:
Muller Thurgau minimo 85%
Erice Sauvignon:
Sauvignon minimo 85%
Erice Ansonica o Inzolia:
Ansonica o Inzolia minimo 85%
Erice Grecanico:
Grecanico dorato o Grecanico minimo 85%
Erice Grillo:
Grillo minimo 85%
Erice Catarratto:
Catarratti minimo 85%
Erice Moscato:
Moscato d’Alessandria o Zibibbo minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un
massimo del 15%.
Erice vendemmia tardiva Zibibbo:
Zibibbo o Moscato d’Alessandria minimo 945
Erice vendemmia tardiva Sauvignon:
Sauvignon minimo 95%
Erice Moscato
Moscato di Alessandria minimo 95%
Erice passito:
Moscato d’Alessandria o Zibibbo minimo 95%
possono concorrere alla produzione di detti vini
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un
massimo del 5%
Erice Calabrese o nero d’Avola:
Calabrese o Nero d’Avola minimo 85%
Erice Frappato:
Frappato minimo 85%
Erice Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Erice Perricone o Pignatello :
Perricone o Pignatello minimo 85%
Erice Syrah:
Syrah minimo 85%
Erice Merlot:
Merlot minimo 85%.
possono concorrere alla produzione di detti vini
altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un
massimo del 15%.
Erice spumante dolce:
Moscato d’Alessandria o Zibibbo minimo 95%
possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un
massimo del 5%
Erice spumante Brut:
Chardonnay minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Sicilia,
fino ad un massimo del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte
alla produzione dei vini a DOC “Erice”comprende
i terreni vocati alla qualità di tutto il
territorio del comune di:
Buseto Palizzolo
E parte dei territori dei comuni di:
Erice Valderice Custonaci Castellamare del Golfo
Trapani
Tutti in provincia di Trapani.
La zona è così delimitata:
la delimitazione ha inizio nel comune di Erice
in località Grotta Perciata per procedere in
senso antiorario lungo le località San Matteo,
Fontana bianca, Martogna Porta Guastella, Torre
dei quattro venti, Casa la Porta Nord, Santuario
S. Anna, Casa da Difali, Torrebianca,
Villa Roccaforte fino ad incrociare la strada
statale n. 113; si segue la strada statale 113
in direzione est sino ad arrivare in località
Torretta, dove si interseca la via Fumosa;
questa, viene percorsa in direzione sud fino ad
incrociare la strada provinciale Trapani –
Salemi che si segue fino al ponte della Collura;
si continua lungo la linea del confine
amministrativo del comune di Trapani fino ad
arrivare in località Bruca dove si interseca il
confine amministrativo di Buseto Palizzolo; da
qui, sempre in senso antiorario, si prosegue
lungo il confine amminstrativo di Buseto
Palizzolo, per arrivare in località Racabbe a
quota 205, che segna l’ingresso nel territorio
di Castellamare del Golfo.
La delimitazione procede in direzione nord lungo
le quote 225, 231, 240 fino ad incrociare il
confine di Custonaci.
Si segue detto confine per giungere in località
Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci;
da questo punto si segue la linea immaginaria
che attraversa Case Fontana, Case La Porta, Case
Chiova, Bellazita, zona sud – est località
Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce;
quindi si segue la zona pedemontana di Montagna
Sparacio, si attraversa la strada provinciale
Trapani – San Vito Lo Capo. Si procede lungo la
linea che unisce le località Ronza, Mandra,
Mandria Luppino, Piano Alastre, Portella del
Cerriolo fino ad incontrare il ponte del rio
Forgia; si segue il percorso del fiume in
direzione Case da Linciasa per poi deviare in
direzione ovest attraversando Baglio Sciare,
Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio
Todaro ed, infine, incontrare la Grotta Berciata
in territorio di Erice, quale punto di inizio
della delimitazione.
Art 4
le condizioni ambientali di
coltivazione dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Erice” devono essere
quelle tradizionali della zona atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per
le produzioni della denominazione di cui
trattasi.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità
dei ceppi, in coltura specializzata, non può
essere inferiore a
3.500 ceppi/ettaro per i vitigni a bacca bianca
4.000 ceppi/ettaro per i vitigni a bacca nera
Le forme di allevamento consentite sono
l’alberello e la controspalliera.
Sono escluse le forme di allevamento espanse.
La regione Sicilia può consentire diverse forme
di allevamento qualora siano tali da migliorare
la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle
uve.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle
forme di allevamento.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva espresse in
tonnellate per ettaro non devono essere
superiori alle seguenti:
Erice bianco 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Ansonica o Inzolia 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Catarratto 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Grecanico 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Grillo 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Chardonnay 9,00 tonnellate/ettaro
Erice Muller Thurgau 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Sauvignon 11,00 tonnellate/ettaro
Erice vendemmia tardiva Moscato o Zibibbo 6,00
tonnellate/ettaro
Erice vendemmia tardiva Sauvignon 6,00
tonnellate/ettaro
Erice Moscato 11,00 tonnellate/ettaro
Erice passito 11,00 tonnellate/ettaro
Erice spumante dolce 11,00 tonnellate/ettaro
Erice spumante Brut 11,00 tonnellate/ettaro
Erice rosso e rosso riserva 11,00
tonnellate/ettaro
Erice Calabrese o nero d’Avola 11,00
tonnellate/ettaro
Erice Frappato 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Perricone o Pignatello 11,00
tonnellate/ettaro
Erice Cabernet Sauvignon 9,00 tonnellate/ettaro
Erice Syrah 11,00 tonnellate/ettaro
Erice Merlot 9,00 tonnellate/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei
limiti di cui sopra purché la produzione globale
non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva per ettaro deve essere rapportata
alla superficie effettivamente impegnata dalla
vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
non deve essere inferiore a:
Erice bianco 12,00%
Erice Ansonica o Inzolia 12,00%
Erice Catarratto 12,00%
Erice Grecanico 12,00%
Erice Grillo 12,00%
Erice Chardonnay 12,00%
Erice Muller Thurgau 12,00%
Erice Sauvignon 12,00%
Erice vendemmia tardiva Zibibbo 16,00%
Erice vendemmia tardiva Sauvignon 16,00%
Erice Moscato 12,00%
Erice passito 13,00%
Erice spumante dolce 12,00%
Erice spumante Brut 12,00%
Erice rosso e rosso riserva 12,50%
Erice Calabrese o Nero d’Avola 12,50%
Erice Frappato 12,50%
Erice Perricone o Pignatello 12,50%
Erice Cabernet Sauvignon 12,50%
Erice Syrah 12,50%
Erice Merlot 12,50%
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di
elaborazione, ivi compreso l’appassimento delle
uve, l’affinamento e l’invecchiamento
obbligatorio debbono essere effettuate in tutto
il territorio amministrativo dei comuni compresi
anche solo in parte nella zona di produzione
delle uve di cui all’art 3.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a DOC
“Erice” devono essere effettuate all’interno
della zona di vinificazione.
Non è consentito l’arricchimento.
La tipologia “spumante” deve essere ottenuta
esclusivamente con il metodo della
rifermentazione in autoclave.
La tipologia “passito” deve essere ottenuta da
uve appassite anche in fruttaio e/o in pianta
con le tecniche ed attrezzature consentite dalla
normativa vigente.
Le tipologie “vendemmia tardiva Zibibbo e
vendemmia tardiva Sauvignon” devono essere
ottenute da uve appassite sulla pianta.
La resa massima dell’uva in vino finito e la
produzione di vino per ettaro, comprese le
aggiunte occorrenti per l’elaborazione dei vini
spumanti, sono le seguenti:
Erice bianco 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Ansonica o Inzolia 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Catarratto 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Grecanico 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Grillo 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Chardonnay 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Muller Thurgau 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Sauvignon 70% 7.700 litri/ettaro
Erice vendemmia tardiva Zibibbo 60% 3.600
litri/ettaro
Erice vendemmia tardiva Sauvignon 60% 3.600
litri/ettaro
Erice Moscato 70% 7.700 litri/ettaro
Erice passito 40% 4.400 litri/ettaro
Erice spumante dolce e Brut 70% 7.700
litri/ettaro
Erice rosso e rosso riserva 70% 7.700
litri/ettaro
Erice Calabrese o Nero d’Avola 70% 7.700
litri/ettaro
Erice Frappato 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Perricone o Pignatello 70% 7.700
litri/ettaro
Erice Cabernet Sauvignon 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Syrah 70% 7.700 litri/ettaro
Erice Merlot 70% 7.700 litri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il
75% per le tipologie bianche, rosse e spumante
63% per le tipologie vendemmia tardiva
43% per la tipologia passito
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per
l’intera partita.
L’eccedenza del 5% dei tipi bianchi, rossi e
spumanti, se ne ha le caratteristiche, può
essere designata come vino a I.G.T.
Per il vino “Erice rosso”, la menzione “riserva”
è ammessa a condizione che, prima
dell’immissione al consumo, venga sottoposto ad
un periodo minimo di invecchiamento di:
due anni, a decorrere dal 10/Novembre dell’anno
di produzione delle uve.
Art 6
I vini di cui all’art 1 devono
rispondere, all’atto dell’immissione al consumo,
alle seguenti caratteristiche:
Erice bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00
grammi/litro;
Erice Grecanico:
colore: giallo paglierino più o meno carico con
riflessi verdolini;
profumo: delicato, gradevole più o meno
fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00
grammi/litro;
Erice Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00
grammi/litro;ù
Erice Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: secco, fruttato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00
grammi/litro;
Erice Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, fruttato armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00
grammi/litro;
Erice Ansonica o Inzolia:
colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00
grammi/litro;
Erice Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00
grammi/litro;
Erice Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00
grammi/litro;
Erice Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: secco, morbido, aromatico, con buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00
grammi/litro;
Erice spumante dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, armonico con buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
6,00%
zuccheri minimo: 45,00 grammi/litro
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 16,00
grammi/litro
Erice spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico con delicato sentore di
lievito;
sapore: secco, fresco, con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%
zuccheri massimo: 15,00 grammi/litro;
acidità totale minimo: 5,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Erice rosso:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00
grammi/litro;
Erice Calabrese o Nero d’Avola:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%;
acidità totale minima: 4,50%
estratto riduttore minimo: 250,00 grammi/litro;
Erice Frappato:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Erice Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00
grammi/litro;
Erice Cabernet sauvignon:
Colore : rosso rubino intenso ;
profumo: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto,armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 25,00
grammi/litro;
Erice Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 25,00
grammi/litro;
Erice Syrah:
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 23,00 grammi/litro;
Erice rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi
aranciati;
profumo: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 25,00 grammi/litro;
Erice passito:
colore: da giallo paglierino a dorato;
profumo: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
12,50%;
titolo alcolometrico volumico da svolgere
minimo: 3,50%;
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 20,00
grammi/litro;
Erice vendemmia tardiva Zibibbo:
colore: da giallo paglierino a dorato;
profumo: aromatico, caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico, caldo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00%
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
12,50%
titolo alcolometrico volumico da svolgere: 3,50%
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00
grammi/litro;
Erice vendemmia tardiva Sauvignon:
colore: da giallo paglierino al dorato carico;
profumo caratteristico, persistente;
sapore: dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00%
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
12,50%
titolo alcolometrico volumico da svolgere
minimo: 3,50%
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00
grammi/litro.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia,
modificare, con proprio decreto, i limiti
dell’acidità totale e dell’estratto non
riduttore
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’art 1 è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi fine, scelto, extra, superiore,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati, non aventi significato laudativo
e che non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste
dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali, come quelle del colore, del modo
di elaborazione e altre, purché pertinenti ai
vini di cui all’art 1.
Nell’etichettatura dei vini a DOC “Erice”
l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve è obbligatoria per i tipi tranquilli.
Art 8
I vini di cui all’art 1 devono essere
immessi al consumo in recipienti di volume
nominale di 0,187 litro, 0,250 litro, 0,375
litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro,
1,500 litro, 3,000 litri e 5,000 litri.
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