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Art 1
La denominazione di origine
controllata “Faro” è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Faro” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti
vitigni presenti nei vigneti:
Nerello Mascalese dal 45 al 60%
Nerello Cappuccio dal 15 al 30%
Nocera dal 5 al 10%
possono concorrere alla produzione di detto
vino, da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni:
Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Monsonico
nero) e Sangiovese.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del
vino a DOC “Faro” debbono essere prodotte nel
territorio del comune di Messina
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del vino a
DOC “Faro” devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni
collinari e pedecollinari di giacitura ed
orientamento adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura debbono essere quelli
generalmente usati e specie per i nuovi
impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici
competenti e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima dell’uva ammessa per la
produzione del vino a DOC “Faro”, in vigneto a
coltura specializzata, non deve essere superiore
a:
10,00 tonnellate/ettaro
La resa massima in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere
superiore al 70%.
Art 6
Il vino a DOC “Faro” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso,
tendente al rosso mattone con
l’invecchiamento;
profumo: delicato, etereo, persistente;
sapore: asciutto, armonico, di medio corpo,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio
decreto i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I recipienti di capacità non
superiore ai 5,000 litri contenenti il vino a
DOC “Faro” di cui al presente disciplinare di
produzione devono essere, per quanto riguarda
l’abbigliamento, consoni ai tradizionali
caratteri dei vini di pregio.
Qualora il vino a DOC “Faro” sia contenuto in
bottiglie di capacità compresa tra litri 0,375 e
litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo
bordolese o borgognona e per la loro chiusura è
vietato l’impiego di tappi a corona o di capsule
a strappo analoghe al tappo corona.
E’ consentita l’indicazione in etichetta
dell’annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
Art 8
Alla DOC “Faro” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona di produzione delle
uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo
con la DOC “Faro” vino che non risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963.
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