Portale di promozione e valorizzazione dei vini siciliani
Tutti i vini di Sicilia all'interno della Rassegna dei Vini di Sicilia
le schede tecniche dei vini siciliani all'interno del Catalogo delle etichette dei vini di Sicilia
I riconoscimenti speciali ricevuti dai vini siciliani all'interno della sezione concorsi
 
 
homepage
indice disciplinari
 
 
 

Vini di Sicilia è il portale riservato alle aziende vinicole  di  Sicilia

 

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

MALVASIA DELLE LIPARI
D.O.C.
D.P.R. 20/SETTEMBRE/1973

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Malvasia delle Lipari” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Malvasia di Lipari massimo 95%
Corinto nero dal 5 all’8%

Art 3
 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Malvasia delle Lipari” devono essere prodotte nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari) in provincia di Messina.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Malvasia delle Lipari” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Malvasia delle Lipari”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio di cui all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicura un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art 6
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato o ambrato;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
E’ consentita la produzione del vino a DOC “Malvasia delle Lipari” nella tipologia “passito”, partendo dalle uve di cui al precedente articolo 2 sottoposte al tradizionale appassimento naturale.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari passito” dovrà essere immesso al consumo non prima del:
1° Giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come vino “dolce naturale” e la resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al 45%.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari dolce naturale” all’atto del’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno carico sino all’ambrato con l’invecchiamento;
profumo; etereo, intenso, aromatico;
sapore: dolce, caldo, alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
zuccheri naturali residui minimo: 60,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

Art 8
 Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari” prodotto con uve che assicurano, a seguito anche di un eventuale lieve appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
12,50%
e con una resa di uva in vino non superiore al 60%, può essere usato per la preparazione, mediante alcolizzazione, della tipologia “liquoroso”.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari liquoroso”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato ambrato;
profumo: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, alcolico, aromatico; vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
zuccheri naturali residui minimo: 60,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari liquoroso” non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di: sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione

Art 9
Alla DOC “Malvasia delle Lipari” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
La denominazione “Eolie o Lipari” è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle condizioni di produzione e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Art 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Malvasia delle Lipari” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 

Inserisci azienda inserisci notizia Affiliati al portale affiliati al circuito Contattaci



© 2005 2011
Vini di Sicilia  Realizzazione
Art