|
Art
1
La denominazione di origine
controllata “Malvasia delle Lipari” è riservata
al vino bianco che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Malvasia delle
Lipari” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dai vitigni
nella proporzione indicata a fianco di ciascuno
di essi:
Malvasia di Lipari massimo 95%
Corinto nero dal 5 all’8%
Art 3
Le uve destinate alla produzione del
vino a DOC “Malvasia delle Lipari” devono essere
prodotte nell’arcipelago delle isole Eolie (o
Lipari) in provincia di Messina.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a DOC “Malvasia delle Lipari” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atte a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
dei vini a DOC “Malvasia delle Lipari”, in
vigneti a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro di coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere
superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione
devono essere effettuate nell’intero territorio
di cui all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicura un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti
atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Malvasia delle
Lipari”, all’atto dell’immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato o ambrato;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
8,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
E’ consentita la produzione del vino
a DOC “Malvasia delle Lipari” nella tipologia
“passito”, partendo dalle uve di cui al
precedente articolo 2 sottoposte al tradizionale
appassimento naturale.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari passito”
dovrà essere immesso al consumo non prima del:
1° Giugno dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve
Il vino di cui al presente articolo può essere
qualificato come vino “dolce naturale” e la resa
massima dell’uva in vino non dovrà essere
superiore al 45%.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari dolce
naturale” all’atto del’immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno carico sino
all’ambrato con l’invecchiamento;
profumo; etereo, intenso, aromatico;
sapore: dolce, caldo, alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
zuccheri naturali residui minimo: 60,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Art 8
Il vino a DOC “Malvasia delle
Lipari” prodotto con uve che assicurano, a
seguito anche di un eventuale lieve
appassimento, un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo:
12,50%
e con una resa di uva in vino non superiore al
60%, può essere usato per la preparazione,
mediante alcolizzazione, della tipologia
“liquoroso”.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari liquoroso”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato ambrato;
profumo: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, alcolico, aromatico; vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
20,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
16,00% vol.;
zuccheri naturali residui minimo: 60,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari liquoroso”
non può essere immesso al consumo prima di aver
subito un periodo di affinamento di: sei mesi a
decorrere dalla data di alcolizzazione
Art 9
Alla DOC “Malvasia delle Lipari” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona di
produzione delle uve di cui all’articolo 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
La denominazione “Eolie o Lipari” è riservata
esclusivamente ai vini che rispondono alle
condizioni di produzione e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e quindi non
può essere usata per designare altri tipi di
vino.
Art 10
Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo
con la DOC “Malvasia delle Lipari” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione è punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |