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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Mamertino di Milazzo” o “Mamertino”
è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
bianco
bianco riserva
rosso
rosso riserva
Calabrese o Nero d’Avola
Calabrese o Nero d’Avola riserva
Grillo – Ansonica o viceversa
Grillo – Inzolia o viceversa.
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco
Mamertino di Milazzo o Milazzo bianco superiore:
Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente
minimo 25% e con un minimo del 10% di ogni
vitigno
Catarratti minimo 45%
possono concorrere alla produzione di detti vini
altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione nella provincia di Messina,
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un
massimo del 20%.
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva:
Calabrese o Nero d’Avola minimo 60%
Nocera minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detti vini
altri vitigni a bacca nera idonei alla
coltivazione per la provincia di Messina,
congiuntamente o disgiuntamente sino ad un
massimo del 30%.
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola riserva:
Calabrese o Nero d’Avola minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
anche altri vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione per la provincia di Messina,
congiuntamente o disgiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo e
Ansonica:
Grillo e Ansonica o viceversa al 100% con un
minimo di ciascuno del 20%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo e
Inzolia:
Grillo e Inzolia o viceversa al 100% con un
minimo di ciascuno del 20%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte
all’ottenimento dei vini a DOC “Mamertino di
Milazzo o Mamertino” comprende l’intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alì Alì Terme Barcellona Pozzo di Gotto
Basicò Castroreale Condrò Falcone
Fiumedinisi Furnari Gualtieri Sicaminò Itala
Librizzi Mazzarrà Sant’Andrea Meri
Milazzo Manforte San Giorgio Montalbano Elicona
Nizza di Sicilia Oliveti Pace del Mela Pattì
Roccalumera Roccavaldina Rodi Milici San Filippo
del Mela
Santa Lucia del Mela San Pier Niceto Scaletta
Zanclea
Terme Vigliatore Torregrotta Tripi
Tutti in provincia di Messina.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC
“Mamertino di Milazzo o Mamertino” devono essere
quelle normali della zona ed atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere impiantati su terreni
idonei per la produzione dei vini di cui
trattasi. Sono comunque esclusi quelli di fondo
valle, eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti
atti alla produzione dei vini di cui trattasi la
densità dei ceppi, in coltura specializzata, non
può essere inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento consentite sono quelle
ad alberello e controspalliera.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, deve essere corta o
mista, è esclusa la potatura lunga.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in
coltura specializzata non deve essere superiore
a:
Mamertino di Milazzo o Milazzo bianco 11,00
tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva
9,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 10,00
tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva
10,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese
o Nero d’Avola 10,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese
o Nero d’Avola riserva 10,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Ansonica 11,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Inzolia 11,00 tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
non deve essere inferiore a:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco 11,00%
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva
12,50%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 12,00%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva
12,50%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola 12,00%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola riserva 12,50%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Ansonica 10,50% Mamertino di Milazzo o Mamertino
Grillo – Inzolia 10,50%
Per i vigneti in coltura promiscua o mista, la
produzione massima di uva per ettaro per
l’ottenimento dei vini di cui trattasi, deve
essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite con il sistema di calcolo
pro – rata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione,
devono essere effettuate all’interno della zona
di produzione delle uve di cui all’art 3.
In deroga al precedente comma, è consentito che
le predette operazioni di vinificazione, siano
effettuate in cantine situate al di fuori della
zona di produzione delle uve, purché in
provincia di Messina, se in tali stabilimenti
venivano prodotti vini con uve della zona di
produzione di cui all’art 3 prima dell’entrata
in vigore del presente disciplinare. La deroga
di cui sopra è concessa dal Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini,
sentita la regione Sicilia, comunicate
all’Ufficio repressioni frodi ed alla
C.C.I.A.A., competenti per territorio, corredata
da idonea documentazione.
NON è consentita alcuna pratica volta
all’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale.
E’ ammessa la colmatura dei tipi “riserva”, in
corso dell’invecchiamento obbligatorio, con vini
aventi diritto alla stessa denominazione di
origine, di uguale colore e varietà, anche non
soggetti ad invecchiamento, in misura
complessiva non superiore al 10%.
La resa massima dell’uva in vino pronto per il
consumo e la produzione massima di vini per
ettaro devono essere quelle riportate di
seguito:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva
65%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva
70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
nero d’Avola 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola riserva 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Ansonica 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Inzolia 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco 7.700
litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva
5.850 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 7.700
litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva
7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola riserva 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Ansonica 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Inzolia 7.700 litri
Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi
limiti di cui sopra di non oltre il 5% anche se
la produzione ad ettaro resti al di sotto del
massimo consentito, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto ultimo limite, il diritto alla
denominazione di origine controllata, decade per
tutta la partita.
I seguenti vini, prima dell’immissione al
consumo, devono essere sottoposti ad un periodo
di invecchiamento minimo obbligatorio come
appresso indicato:
Mamertino di Milazzo rosso riserva:
24 mesi
di cui 6 mesi in botte di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di
produzione delle uve;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola riserva:
24 mesi
di cui 6 mesi in botte di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di
produzione delle uve;
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva:
24 mesi
di cui 6 mesi in botte di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di
produzione delle uve.
Art 6
I vini di cui all’art 1 devono
rispondere, all’atto dell’immissione al consumo,
alle seguenti caratteristiche:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: gradevole, fine, fruttato,
caratteristico;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva:
colore: giallo dorato più o meno intenso, con
riflessi ambrati;
profumo: etereo, pieno, caratteristico, talvolta
con sentori di
passito;
sapore: dal secco all’amabile, al dolce,
gradevole, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso:
colore: rosso rubino più o meno tenue, tendente
al rosso mattone
con l’invecchiamento;
profumo: tipico, lievemente fruttato, delicato;
sapore: asciutto, corposo, sapido;ù
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva:
colore: rubino intenso, tendente al rosso
mattone;
profumo: caratteristico, vinoso, armonico;
sapore: asciutto, corposo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 22,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o
Nero d’Avola riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al rosso
granata;
profumo: caratteristico, fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 22,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Inzolia:
Mamertino di Milazzo o Mamertino Inzolia –
Grillo:
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo –
Ansonica:
Mamertino di Milazzo o Mamertino Ansonica –
Grillo:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: più o meno fruttato, caratteristico,
delicato;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Per le tipologie per le quali è obbligatorio un
periodo di invecchiamento in legno e per tutte
le altre nel cui ciclo produttivo ne è possibile
l’utilizzazione, al sapore può notarsi il
sentore di legno più o meno intenso.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazione
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per
ciascun vino relativi all’acidità totale e
all’estratto non riduttore.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’art 1 è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
L’indicazione in etichetta relativa al contenuto
zuccherino, per la tipologia “Mamertino di
Milazzo o Mamertino bianco riserva”, è
obbligatoria per i tipi “amabile o dolce”.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art 1.
l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve è obbligatoria.
Art 8
Per l’immissione al consumo dei vini
di cui all’art 1 sono ammessi soltanto
recipienti di vetro di volume nominale fino a 3
litri. |