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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala”, che deve essere integrata a seconda
delle caratteristiche del prodotto dai
qualificativi di legge:
Fine
Superiore
Superiore riserva
Vergine o Soleras
Vergine riserva o Soleras riserva o Vergine
stravecchio o Soleras stravecchio
è riservata ai vini liquorosi, di colore
Oro
Ambra
Rubino
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dalla legge 28/Novembre/1984, n. 851,
nonché a quelli previsti dal presente
disciplinare di produzione.
L’uso della suddetta denominazione è permesso
solo con le qualifiche che indicano il periodo
di invecchiamento minimo, il colore ed il
contenuto zuccherino, espresse ciascuna, in
lingua italiana o inglese.
Art 2
La zona di produzione delle uve
destinate alla preparazione dei vini liquorosi
di cui al precedente art 1, comprende l’intero
territorio amministrativo della provincia di
Trapani con esclusione dei territori
amministrativi dei seguenti comuni:
Alcamo Favignana Pantelleria
Art 3
Le uve di cui al precedente art 2
devono provenire da vitigni aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
Marsala oro ed ambra:
Grillo e/o Catarratto (tutte le varietà e tutti
i cloni), e/o Ansonica (detto localmente Inzolia
o Insolia) e/o Damaschino;
Marsala rubino:
Perricone (localmente detto Pignatello) e/o
Calabrese (localmente detto Nero d’Avola) e/o
Nerello Mascalese.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
fino ad un massimo del 30% delle uve impegnate
in totale, le uve a bacca bianca provenienti dai
vigneti di cui al precedente comma.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei mosti e dei vini da impiegare nella
preparazione dei vini di cui all’art 1, devono
essere quelle tradizionali della zona di
produzione.
Sono pertanto, da ritenersi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’albo di cui all’art 10 del
D.P.R. 12/Luglio/1963, n. 930, esclusivamente i
vigneti, in coltura specializzata posti nella
zona di
produzione di cui all’art 2, che fruiscono delle
condizioni di terreno e di clima idonee ad
assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini da essi
ottenuti le tradizionali caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura debbono essere quelli
tradizionali della zona o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini derivati.
Sono da ritenersi idonei i sistemi di
allevamento in verticale, ivi compresi
l’alberello e la spalliera ed esclusi quelli in
orizzontale.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uve ammessa per la produzione
dei vini di cui all’art 1 non deve essere
superiore a:
vitigni a bacca bianca 10,00 tonnellate/ettaro
vitigni a bacca rossa 9,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, le rese dovranno essere riportate
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
La resa massima delle uve in mosto non deve
essere superiore all’80%.
La resa massima delle uve in vino base non deve
essere superiore al 75%.
La regione Sicilia, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, può
stabilire, di anno in anno, prima della
vendemmia, un limite massimo di produzione di
uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal
presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Il Ministero delle politiche agricole e
forestali può modificare i limiti di cui sopra
ai sensi dell’art 11 del regolamento comunitario
338/79 del 5/febbraio/1979.
Tuttavia i singoli viticoltori possono avviare
alla produzione i mosti ed i vini destinati alla
produzione dei vini liquorosi a DOC Marsala o
Vino Marsala o Vino di Marsala”, tutte le uve
dagli stessi vendemmiate nei limiti delle rese
massime per ettaro fissate dal presente
disciplinare, a condizione che:
a) comunichino, in tempo utile all’effettuazione
di eventuali controlli i dati concernenti il
loro raccolto superiore al limite ridotto
fissato;
b) risulti che l’uva ha le caratteristiche
prescritte dal disciplinare qualora tali
controlli siano effettuati.
Art 5
Tutte le operazioni di elaborazione
a partire dalle uve che sono necessarie per
ottenere i vini a DOC Marsala o Vino Marsala o
Vino di Marsala” pronti al consumo, debbono
essere effettuate nella zona di produzione di
cui all’art 2.
Ai fini del presente disciplinare si intendono:
mosti:
i mosti propriamente detti ed i mosti
parzialmente fermentati;
sifone:
il prodotto preparato con aggiunta al mosto,
atto a dare vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o
Vino di Marsala”, di alcole etilico di origine
viticola e/o di acquavite di vino.
Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il
sifone, da impiegarsi nella preparazione del
vino Marsala, quando consentiti, debbono anche
essi essere ottenuti da uve coltivate nei
vigneti di cui all’art 2, con i vitigni di cui
all’art 3.
Nella preparazione del “Marsala fine” dei tipi
“oro e rubino” e del “Marsala superiore” dei
tipi “oro e rubino” è vietata l’aggiunta di
“mosto cotto”.
L’aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di
legge in materia di “mosto cotto” nella
preparazione del Marsala fine ambra” e “Marsala
superiore fine ambra” non deve essere inferiore
al 1%.
Nella preparazione dei “Marsala Vergine” è
vietato l’impiego di “mosto cotto, di mosto
concentrato e di sifone”.
Le uve debbono assicurare al mosto un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro caratteristiche specifiche e, in
particolare, l’aggiunta di alcole etilico di
origine viticola o di acquavite di vino.
Art 6
I vini a DOC “Marsala o Vino Marsala
o Vino di Marsala” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Marsala Fine:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%
vol.;
acidità totale minima: 3,00 g/l;
acidità volatile massima: 0,90 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
invecchiamento minimo: un anno;
Marsala Superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
acidità totale minima: 3,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
invecchiamento minimo: due anni;
Marsala Superiore riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
acidità totale minima: 3,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,30 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
invecchiamento minimo: quattro anni;
Marsala Vergine o Soleras:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere
massimo: 4,00% vol.;
acidità totale minima: 3,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,30 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
invecchiamento minimo: cinque anni;
Marsala Vergine o Soleras stravecchio o riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere
massimo: 4,00% vol.;
acidità totale minima: 3,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,30 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
invecchiamento minimo: dieci anni;
I vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala” denominati con la specifica del colore
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Marsala oro:
colore: dorato più o meno intenso
Marsala Ambra:
colore: ambrato più o meno intenso;
Marsala Rubino:
colore: rosso rubino che acquista riflessi
ambrati con l’invecchiamento;
I vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala” secondo il contenuto zuccherino, si
classificano in:
Secco:
zuccheri riduttori massimo: 40,00 g/l;
Semisecco:
zuccheri riduttori minimo: 40,00 g/l;
zuccheri riduttori massimo: 100,00 g/l;
Dolce:
zuccheri riduttori minimo: 100,00 g/l;
Tutti i vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o
Vino di Marsala” presentano sapore e profumo
caratteristici.
Per i vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino
di Marsala” anche nel caso in cui non è
consentito l’impiego del “mosto cotto” è ammessa
la presenza di tracce di ossi – metil –
furfurolo derivante dai processi di affinamento
e di invecchiamento.
I vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala” già idonei al consumo diretto come tali
possono essere addizionati con alcole etilico di
origine viticola e/o acquavite di vino senza
ulteriore periodo di invecchiamento, onde
adattarli a particolari esigenze di mercato;
essi in tal caso devono essere sottoposti ad un
periodo di affinamento precedente alla
commercializzazione di almeno:
un mese
Il periodo di invecchiamento minimo decorre
dalla data di ultimazione delle operazioni di
“concia”.
E’ consentita la rilavorazione di una o più
miscele di “Marsala”, in tal caso il prodotto
derivato deve essere sottoposto ad un nuovo
periodo di invecchiamento in relazione al tipo
di “Marsala” che si intende ottenere.
L’invecchiamento deve avvenire in recipienti di
legno, preferibilmente di “rovere o di
ciliegio”, salvo che per i primi “quattro mesi”
di invecchiamento della tipologia “Marsala Fine”
che possono essere effettuati in recipienti di
altro materiale.
Il vino a DOC “Marsala Fine” dopo i primi
quattro mesi di invecchiamento può essere
destinato alla trasformazione in altre bevande o
prodotti.
I vini a DOC “Marsala Vergine o Soleras” in
corso di invecchiamento possono essere
commercializzati come “Marsala Superiore o
Marsala Fine”, purché abbiano completato il
periodo di invecchiamento previsto per dette
categorie e ne abbiano le caratteristiche.
Parimenti i vini a DOC “Marsala Superiore” in
corso di invecchiamento possono essere
commercializzati come vini a DOC “Marsala Fine”,
purché abbiano completato il periodo di
invecchiamento prevista per detta categoria e ne
abbiano le caratteristiche.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con quelli dell’Industria, del
Commercio dell’Artigianato, delle Finanze e del
Commercio con l’estero, può consentire, su
proposta della regione Sicilia la preparazione
di vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala” destinati alla esportazione verso Paesi
terzi, aventi limiti percentuali diversi da
quelli indicati nel presente disciplinare di
produzione, sempre che i prodotti così
confezionati rispondano alla legislazione
vigente negli Stati di destinazione.
L’autorizzazione sarà concessa sempre che sia
consigliata da ragioni di interesse nazionali.
I prodotti di cui ai due precedenti comma,
devono essere spediti dalle fabbriche
direttamente all’estero o ai depositi doganali
accompagnati da bolletta di cauzione.
Di tali prodotti è vietata la reimportazione nei
Paesi della Comunità Europea.
Art 7
I vini a DOC “Marsala Vergine o
Soleras” devono essere commercializzati soltanto
in bottiglia.
Gli altri tipi devono essere commercializzati al
consumo in recipienti di capacità non superiore
a 60,000 litri, confezionati da produttori della
zona di produzione ed all’interno della stessa.
I vini a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala”, non confezionati come sopra detto
possono circolare tra produttori in recipienti
di servizio solo nel territorio dove sono
ammessi all’imbottigliamento.
Resta tuttavia slava la circolazione in
recipienti superiori a 60,000 litri per la
preparazione di altre bevande o prodotti, purché
il loro particolare uso sia indicato in tutti i
documenti che accompagnano la merce e nelle
fatture.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici di vini
a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di Marsala”
devono tenere i registri di carico e scarico su
cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti
e le spedizioni, secondo le norme stabilite con
Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro delle
Finanze e con il Ministro dell’industria, del
Commercio e dell’Artigianato.
Art 8
Le indicazioni relative al colore
“oro, ambra e rubino” ed il contenuto zuccherino
“secco, semisecco, dolce) possono essere
indicate in etichetta.
In aggiunta alle specificazioni del tipo
connesse all’invecchiamento, alle indicazione
relative al colore ed a quelle relative al
contenuto zuccherino, sono ammesse:
a) l’indicazione dell’annata di produzione,
intendendosi per annata di produzione quella in
cui ha avuto luogo l’ultima “concia”;
b) L’indicazione “Vecchio”, per i vini a DOC
“Marsala o Vino Marsala o Vino di Marsala” che
possiedono almeno le caratteristiche minime per
la qualifica di “Marsala Superiore”;
c) L’indicazione delle sigle e/o del significato
in esteso:
per il Marsala Fine: I.P (Italia Particolare)
per il Marsala Superiore: S.O.M. (Superior Old
Marsala)
G.D. (Garibaldi dolce)
L.P. (London Particolar o Inghilterra)
riservate esclusivamente ai requisiti stabiliti
per il tipo di cui trattasi.
Le specificazioni di tipo connesse
all’invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine)
eventualmente seguite dalle sigle corrispondenti
e/o dal loro significato in esteso devono essere
apposte di seguito sulla stessa riga o in quella
immediatamente seguente la riga dove è riportata
la denominazione di origine controllata “Marsala
o Vino Marsala o Vino di Marsala”.
Le specificazioni del tipo connesse
all’invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine),
le sigle corrispondenti e/o il loro significato
in esteso, devono essere riportate con caratteri
non superiori e non inferiori alla metà in
ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati
per la designazione della DOC “Marsala o Vino
Marsala o Vino di Marsala”.
Le indicazioni relative al colore, al contenuto
in zucchero e tutte le altre indicazioni
aggiuntive di cui al comma secondo devono essere
riportate sulla etichetta principale o sulla
etichetta apposta nello stesso campo visivo
della etichetta principale e con caratteri non
inferiori ad un quarto in ampiezza ed in
evidenza, di quelli utilizzati per la
designazione della DOC “Marsala o Vino Marsala o
Vino di Marsala” né superiori, in ampiezza ed in
evidenza, a quelli utilizzati per queste
designazioni di base.
E’ consentita l’indicazione in etichetta di
marchi registrati a condizione che gli stessi
non siano di natura tale da trarre in inganno il
consumatore, circa la natura del prodotto e che
siano specificate nell’etichetta secondaria le
motivazioni del loro impiego.
I marchi di cui trattasi, con l’esclusione delle
figure, delle rappresentazioni grafiche etc.,
non potranno essere riportati con caratteri
superiori in ampiezza ed in evidenza a quelli
utilizzati per le designazioni di base dei vini
a DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala”.
Art 9
La produzione dei vini a DOC
“Marsala o Vino Marsala o Vino di Marsala” deve
essere effettuata con impiego di alcole di
origine viticola e/o di acquavite di vino,
schiavi di imposta ed anche gli invecchiamenti
minimi prescritti per i diversi tipi devono
essere effettuati sotto regime in depositi
fiduciari ferme restando le disposizioni
sull’invecchiamento.
Nel quadro del regime suddetto devono essere
effettuate anche le aggiunte integrative di cui
all’art 6, comma sesto.
Durante tutte le fasi del processo di
elaborazione sotto cauzione, possono essere
effettuati controlli e prelevamenti di campioni
dei prodotti impiegati da parte
dell’amministrazione finanziaria e degli
organismi dipendenti dal Ministero delle
politiche agricole e forestali preposti alla
prevenzione e repressione delle frodi agro –
alimentari.
Gli organi di controllo di cui sopra possono
effettuare prelevamenti e controlli analitici
anche sulle materie prime impiegate o in corso
di impiego.
Il prelevamento dei campioni e la verifica dei
risultati delle analisi non impediscono l’avvio
ed il completamento della lavorazione sotto la
responsabilità dell’operatore.
Art 10
Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo
con la DOC “Marsala o Vino Marsala o Vino di
Marsala” regolata dal presente disciplinare di
produzione vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti, è punito
con le pene stabilite dal D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963 e dalle vigenti norme
finanziarie.
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