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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Menfi”, con le eventuali menzioni
delle sottozone:
Bonera per i vini rossi
Feudo dei Fiori per i vini bianchi
È riservata ai vini bianchi e rossi che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Menfi bianco”
“Menfi Chardonnay”
“Menfi Grecanico”
“Menfi Inzolia o Ansonica”
“Menfi vendemmia tardiva”
“Menfi Feudo dei Fiori”
“Menfi rosso”
“Menfi rosso riserva”
“Menfi Nero d’Avola”
“Menfi Sangiovese”
“Menfi Cabernet Sauvignon”
“Menfi Syrah”
« Menfi Merlot »
« Menfi Bonera »
“Menfi Bonera riserva”
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Menfi” è riservata ai vini bianchi
e rossi ottenuti dalle uve di vitigni
provenienti da vigneti, aventi in ambito
aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Menfi bianco”
Inzolia, Chardonnay, Catarratto bianco lucido,
Grecanico da soli o congiuntamente minimo 75%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Trapano e di Agrigento, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 25%.
“Menfi vendemmia tardiva”
Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Inzolia o
Ansonica da soli o congiuntamente al 100%.
“Menfi Feudo dei Fiori”
Chardonnay, Inzolia o Ansonica da soli o
congiuntamente minimo 82%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, da sole o
congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
“Menfi rosso”
Nero d’Avola, Sangiovese, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Syrah, da soli o congiuntamente
minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Agrigento e di Trapani, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
“Menfi Bonera”
Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Merlot,
Sangiovese, Syrah, da soli o congiuntamente
minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Agtigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
“Menfi Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Menfi Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Menfi Inzolia o Ansonica”
Inzolia (detta anche Ansonica” minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Agrigento e di Trapani, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Menfi Nero d’Avola”
Nero d’Avola minimo 85%
“Menfi Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
“Menfi Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Menfi Syrah »
Syrah minimo 85%
« Menfi Merlot »
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Agrigento e di Trapani, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei
vini a DOC “Menfi” devono provenire dalla zona
di produzione appresso indicata che comprende i
comuni di:
Menfi Sciacca Sambuca di Sicilia
In provincia di Agrigento
Castelvetrano
In provincia di Trapani.
Per il comune di Menfi l’esclusione è per il
territorio posto a sud della seguente
delimitazione:
dal confine comunale di Castevetrano,
all’altezza del casello ferroviario n. 12, si
prosegue verso est per la strada vicinale per
Porto Palo, per congiungersi con la strada
comunale Menfi – Porto Palo, risalendola fino
all’incrocio con la ex strada statale n. 115, da
quel punto si segue verso est la strada
consortile fino a raggiungere il Fiume Carboj,
Per il comune di Sciacca il territorio ricadente
nella d.o.c. “Menfi” è delimitato a nord e a
nord – ovest dal confine comunale di Menfi e
Sambuca di Sicilia, ad est in parte dal confine
comunale di Sambuca di Sicilia per seguire poi
la strada vicinale della Tardara, a sud prosegue
con il torrente fino al confine comunale di
Menfi sul ponte della strada statale n. 188.
Per il comune di Castelvetrano i territori
ricadenti all’interno della seguente
delimitazione:
a nord dal punto di confluenza dei confini
comunali di Menfi, Montevago e Castelvetrano, si
discende lungo il Fiume Belice fino a sotto il
ponte dello scorrimento veloce Sciacca –
Castelvetrano, da li segue la strada consortile
verso sud fino alle case del Vecchio Mulino, si
prosegue verso est la strada consortile
dell’abbeveratoio Bagarella fino alla ex strada
statale n. 115, si scende verso sud e si segue
la strada consortile Belice Mare sino a
congiungersi con la linea ferroviaria in
prossimità del casello ferroviario n. 11,
proseguendo la stessa sino al casello
ferroviario n. 12 per congiungersi con la strada
vicinale per Porto Palo fino al confine
comunale.
Sono inclusi, inoltre i territori delle contrade
Furonello per intero e parte della contrada
Furore, così delimitati:
ad est della strada provinciale Castelvetrano –
Paceco dalle case Giammariazzo fino alla fontana
Pagano, a nord – est con il Vallone Furanello
fino a giungere ai limiti della diga Trinità, ad
ovest con la contrada Mandranova.
Per il comune di Sambuca di Sicilia ricadono
nella denominazione di origine controllata
“Menfi” i vigneti compresi nelle seguente
delimitazioni:
A) i vigneti delimitati a nord dalla strada
statale n. 188 fino a giungere all’incrocio con
la strada vicinale che conduce alla diga Carboj,
per poi seguire la medesima fino alla diga
Carboj e segue i confini territoriali ad est, a
sud ed ad ovest.
B) I vigneti delimitati a nord dal Lago Arancio
e dal Torrente Carboj, dal punto di affluenza
del Lago Arancio risalendo fino alla Regia
Trazzera Portella di Gioia, per poi seguire la
stessa in direzione sud, fino ad incrociare il
confine territoriale comunale, seguendo tutto il
confine verso sud – ovest sino a ricongiungersi
con il Lago Arancio.
C) I vigneti delimitati a sud dalla strada
statale n. 188, dal punto di congiunzione con il
Vallone San Giacomo fino al confine territoriale
con Giuliana, seguendo il confine a nord – est
sino ad incontrare il primo incavo tra la
Contrada Fiumicello e Monte Genuardo, il quale
scende verso sud seguendo i confini del bosco e,
congiungendosi con la Regia Trazzera di
Bisacquino, seguendo la stessa in direzione sud
– ovest sino ad incontrare la Regia Trazzera
Giuliana.
Da tale punto di incrocio segue in direzione est
sino ad incontrare il Vallone San Giacomo che
delimita la zona ad ovest ed arriva alla strada
statale n. 188 al km. 101,000.
La denominazione di origine controllata “Menfi”
seguita dalla menzione della sottozona “Feudo
dei Fiori” è riservata ai vini bianchi ottenuti
dai vitigni di cui all’art. 2, provenienti dai
terreni facenti parte dell’ex Feudo dei Fiori ed
in particolare dai vigneti ricadenti nei fogli
di mappa:
9p, 20, 21, 22, 23p, 24, 25p, 36, 37p, 38, 39p,
53p, 66p, 67, 68p, 79, 81p, 82p, del comune di
“Menfi”, delimitati ad est dal Torrente
Cavarretto, fino all’acquedotto del Puma,
seguendo lo stesso fino al confine territoriale
e risalendolo verso nord – ovest fino al bosco
del Magaggiaro, ad ovest dal Torrente Cava del
Serpente, fino alla confluenza con il Torrente
Mandrarossa, seguendo quest’ultimo fino
all’incrocio con la ex consortile (bivio Porto
Palo – Ponte Carboj), per seguire a sud la
stessa fino all’incrocio con il Torrente
Cavarretto.
La denominazione di origine controllata “Menfi”
seguita dalla menzione della sottozona “Bonera”
è riservata ai vini rossi provenienti dai
vitigni di cui all’art. 2, coltivati in vigneti
ricadenti nei fogli di mappa:
6p, 10p, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
26p, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36p,
37p, 58, 59p, 60, 61, 62, 63, 64, 65, del comune
di Menfi delimitati ad est dal Torrente Cava del
serpente, fino alla confluenza con il Torrente
Mandrarossa, per seguire lo stesso fino ad
incrociare la ex strada statale n. 115 per
seguirla verso ovest fino all’incrocio con la
strada delle vacche (confine territoriale
comunale).
Ad ovest si sale la stessa fino al confine
territoriale tra Menfi e Montevago.
A nord è delimitata dal bosco del Magaggiaro.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a DOC “Menfi” devono essere quelle
tradizionali della zona e/o comunque atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento
(alberello e controspalliera) ed i sistemi di
potatura a forma corta, media o lunga, devono
essere quelli generalmente usati e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini derivati.
Sono escluse le forme di allevamento a tendone.
La densità minima per i vigneti esistenti non
deve essere inferiore a
2.500 ceppi/ettaro.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere
una densità minima non inferiore a
3.000 ceppi/ettaro.
Per la menzione delle sottozone previste per la
DOC “Menfi” la densità di cui sopra sono elevate
rispettivamente a: 2.800 per i vigneti già
esistenti a 3.300 per i nuovi impianti e
reimpianti.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso
effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura
per un massimo di due interventi all’anno.
La resa massima di uve ammesse per la produzione
dei vini a DOC “Menfi”, in coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
“Menfi Chardonnay” 10,00 tonn./ettaro
“Menfi Cabernet sauvignon” 10,00 tonn./ettaro
« Menfi » tutte le altre tipologie 12,00
tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a DPC “Menfi” devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a
DOC “Menfi” devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo, per
tutte le tipologie:
10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a
DOC “Menfi” con la menzione delle sottozone
“Feudo dei Fiori e Bonera” o delle tipologie
“riserva” previste dal presente disciplinare,
con o senza indicazione del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
“Menfi feudo dei Fiori” 11,50% vol.
“Menfi Bonera” 12,00% vol.
“Menfi rosso riserva” 12,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compresi l’invecchiamento e l’affinamento,
debbono essere effettuate nell’intero territorio
amministrativo dei c0omuni compresi anche solo
in parte nella zona di produzione delle uve,
delimitata dal precedente art. 3.
Il vino a DOC “Menfi Bonera”, prima
dell’immissione al consumo deve essere
sottoposto ad un periodo minimo di affinamento
di:
un anno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve.
Per i vini a d.o.c. “Menfi rosso” e “Menfi
Bonera”, la menzione “riserva” è ammessa per
quei vini che, prima dell’immissione al consumo,
sono stati sottoposti ad un periodo minimo di
invecchiamento di:
due anni,
a decorrere dal 1° novembre del’anno di
produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche tradizionali, o comunque
atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche, ivi compresa la facoltà di
affinamento in recipienti di legno.
In particolare è ammessa la vinificazione
congiunta o disgiunta delle uve che concorrono
alla produzione delle tipologie elencate
all’art. 2 con esclusione delle tipologie
monovitigno.
La resa massima dell’uva in vino finito, non
deve essere superiore a:
“Menfi” tipologie bianche 65%
“Menfi” tipologie rosse 70%
Qualora le rese superino detti limiti, ma non il
70% e il 75% rispettivamente per i vini bianchi
e vini rossi, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
L’eventuale arricchimento può essere effettuato
solo con mosto concentrato proveniente da
vigneti iscritti all’Albo di produzione dei vini
a d.o.c. “Menfi” o con mosto concentrato
rettificato.
Art 6
Il vino a DOC “Menfi vendemmia
tardiva”, deve essere ottenuto da uve
parzialmente appassite solo sulla pianta;
la resa di uve per ettaro all’atto della
vendemmia non deve essere superiore a:
5,00 tonn./ettaro
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
deve essere di:
13,00% vol.
la resa dell’uva i vino finito non deve superare
il 45%.
Il vino di cui al precedente comma, all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo paglierino al giallo dortato;
profumo: caratteristico, persistente;
sapore: piacevolmente dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:
12,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere
minimo: 2,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Il vino, di cui ai precedenti commi, può essere
qualificato con la menzione “vendemmia tardiva”,
quando le uve, appassite su pianta, sono state
vendemmiate non prima del:
“Chardonnay” 10 settembre
“Sauvignon” 10 settembre
“Inzolia o Ansonica” 25 settembre
“Catarratto bianco lucido” 25 settembre
Art 7
I vini a DOC “Menfi” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Menfi bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Menfi Chardonnay”
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico varietale;
sapore: secco, morbido, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Menfi Grecanico”
colore: giallo pallido sfumato di verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Menfi Inzolia o Ansonica”
colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato;
sapore: secco, armonico, con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Menfi Feudo dei Fiori”
colore: giallo paglierino con sfumature verdi;
profumo: fresco, delicatamente vinoso;
sapore: secco, morbido, vivace, armonico, con
buona persistenza titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Menfi rosso”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: speziato, caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi rosso riserva”
colore: rosso rubino intenso, si fa granata;
profumo: etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, sapido, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
“Menfi Nero d’Avola”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi Sangiovese”
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
profumo: vinoso, con sentore di frutti di bosco;
sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi Cabernet Sauvignon”
colore : rosso rubino intenso ;
profumo: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Menfi Merlot”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, accentuato;
sapore: asciutto, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Menfi Syrah”
colore: rosso rubino sfumato;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi Bonera”
colore: rosso rubino, con eventuali sfumature
granata;
profumo: speziato, leggermente vinoso;
sapore: asciutto, leggermente tannico,
piacevolmente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Menfi Bonera riserva”
colore: roso rubino con riflessi granata;
profumo: etereo, ben pronunciato, di particolare
finezza;
sapore: asciutto, schietto, sapido, con buona
struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 8
Nella presentazione e designazione
dei vini a DOC “Menfi” con o senza la menzione
del vitigno è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e che
non siano tale da trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, zone e località, dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini
così qualificati sono stati ottenuti, purché nel
rispetto delle normative vigenti in materia.
Art 9
I vini a DOC “Menfi” con o senza
menzione del vitigno, qualora confezionati,
devono essere immessi al consumo in recipienti
di vetro di capacità: 0,187, 0,375, 0,750,
1,500, 3,000 litri.
La tappatura di tali recipienti deve essere
effettuata con tappi di sughero, raso bocca.
Per le confezioni da 3,000 litri e da: 0,187,
0,375 è anche ammesso il tappo a vite. |