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Art 1
La denominazione di origine
controllata “Monreale” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Monreale rosso”
“Monreale rosso novello”
“Monreale rosso riserva”
“Monreale rosato”
“Monreale bianco”
“Monreale bianco superiore”
“Monreale vendemmia tardiva”
“Monreale Ansonica o Inzolia”
“Monreale Catarratto”
“Monreale Grillo”
“Monreale Chardonnay”
“Monreale Pinot bianco”
“Monreale Pinot nero”
“Monreale Sangiovese”
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola”
“Monreale Perricone”
“Monreale Cabernet Sauvignon”
“Monreale Syrah”
“Monreale Merlot”
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Monreale” con o senza alcuna
specificazione è riservata ai vini ottenuti da
uve provenienti da vigneti aventi, in ambito
aziendale, rispettivamente per le varie
tipologie, la seguente composizione
ampelografica:
“Monreale bianco” anche superiore e vendemmia
tardiva
Catarratto e Ansonica o Inzolia minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 50%, di cui il Trebbiano toscano non
deve superare il 30%.
“Monreale rosso” anche riserva e novello
Calabrese o Nero d’Avola e Perricone minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente , fino ad un
massimo del 50%.
“Monreale rosato”
Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese
minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
“Monreale Ansonica o Inzolia”
Ansonica o Inzolia minimo 85%
“Monreale Catarratto”
Catarratto bianco lucido minimo 85%
“Monreale Grillo”
Grillo minimo 85%
“Monreale Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Monreale Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%
“Monreale Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
“Monreale Cabernet sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Monreale Sangiovese »
Sangiovese minimo 85%
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola”
Nero d’Avola o Calabrese minimo 85%
“Monreale Perricone”
Perricone minimo 85%
“Monreale Syrah”
Syrah minimo 85%
“Monreale Merlot”
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei
vini a DOC “Monreale” devono provenire da
vigneti coltivati all’interno della zona appreso
indicata:
il territorio del comune di Monreale
ad eccezione delle sotto elencate zone:
zona nord del territorio comunale delimitata a
sud dal confine territoriale con il comune di
Borgetto, dall’ isoipsa 600 che decorre da Monte
Mirto verso Monte della Fiera, Monte della
Signora e Pizzo Aiello, dal confine con il
comune di San Giuseppe Jato dal Cozzo Frantanoni
e dal sentiero che dalla Serra del Frassino
conduce alla strada provinciale Piana degli
Albanesi – San Giuseppe Jato sino ai confini
territoriali con il comune di Piana degli
Albanesi.
Zona sud – ovest compresa tra i confini
territoriali comunali ed il seguente percorso
viario:
strada statale n. 118 che dal confine
territoriale con il comune di Marineo arriva
sino al bivio Ficuzza, strada comunale che dal
bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza,
sentiero carreggiabile che da Ficuzza conduce
alla contrada Nicolosi seguendo l’isoipsa 600
fino ai confini territoriali con il comune di
Corleone.
Il territorio del comune di Piana degli Albanesi
Tranne la sotto elencata zona:
zona nord delimitata a sud dal confine
territoriale con il comune di Monreale - La
Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato, la
strada provinciale Piana degli Albanesi – Santa
Cristina Gela sino ai confini territoriali con
il comune di Santa Cristina Gela.
E l’intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Camporeale San Giuseppe Jato San Cipirello
Santa Cristina Gela Corleone Roccamena
Tutti in provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
DOC “Monreale” di cui all’art. 1 devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di
soccorso.
Per i vigneti di nuovo impianto effettuati
successivamente alla data di entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione, la
densità d’impianto non deve essere inferiore a
3.000 ceppi/ettaro e come orme di allevamento
dovranno essere utilizzati esclusivamente i
sistemi a controspalliera o ad alberello ed
eventuali varianti similari ad esclusione dei
sistemi espansi.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui
all’art. 2 ed i titoli alcolometrico volumici
naturali minimi delle relative uve destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente
i seguenti:
“Monreale rosso” anche riserva e novello 12,00
tonn/ettaro 11,50% vol.
“Monreale rosato” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale bianco” anche superiore” 12,00 tonn/ettaro
11,00% vol.
“Monreale Ansonica o Inzolia” 12,00 tonn/ettaro
11,00% vol.
“Monreale Catarratto” 12,00 tonn/ettaro 11,00%
vol.
“Monreale Grillo” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale Chardonnay” 10,00 tonn/ettaro 12,00%
vol.
“Monreale Pinot bianco” 10,00 tonn/ettaro 11,00%
vol.
“Monreale Pinot nero” 10,00 tonn/ettaro 12,00%
vol.
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola” 10,00 tonn/ettaro
12,00 vol.
“Monreale Perricone” 10,00 tonn/ettaro 12,00%
vol.
“Monreale Cabernet Sauvignon” 10,00 tonn/ettaro
12,00% vol.
« Monreale Syrah » 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Merlot” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Sangiovese” 10,00 tonn/ettaro 12,00%
vol.
“Monreale vendemmia tardiva” 8,00 tonn/ettaro
13,50% vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa delle uve dovrà essere
riportata attraverso un’accurata cernita delle
uve, purché la produzione globale non superi del
20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la
produzione decade dalla denominazione di origine
controllata “Monreale”.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve
essere superiore al 70%.
L’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione
devono essere effettuate nell’ambito dell’intero
territorio amministrativo dei comuni compresi
anche in parte, nella zona di produzione di cui
all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione il Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, può
consentire su apposita domanda degli interessati
da trasmettersi tramite la regione Sicilia che
la correda di parere, che le operazioni siano
effettuate nell’ambito della provincia di
Palermo a condizione che le ditte interessate
dimostrino di aver vinificato o elaborato vini
del tipo di quelli regolamentati con uve
provenienti dalla zona di produzione di cui al
precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
L’eventuale arricchimento potrà essere
effettuato soltanto con mosto concentrato
rettificato o con mosto concentrato proveniente
da vigneti iscritti all’Albo di produzione dei
vini a DOC “Monreale”.
Le rese massime di uva in vino finito non devono
essere superiori al 70%; qualora superino detto
limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre
il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
I vini rossi con o senza specificazione di
vitigno a DOC “Monreale” provenienti da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
12,50% vol.
e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
inferiore ai:
due anni a partire dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve
possono portare in etichetta la menzione
“riserva”.
I vini bianchi con o senza riferimento al
vitigno a DOC “Monreale” provenienti da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
12,50% vol.
e sottoposti ad un periodo di affinamento di
almeno:
sei mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve
possono portare in etichetta la menzione
“superiore”
Il vino a DOC “Monreale” proveniente da uve
bianche che abbiano subito un appassimento sulla
pianta e che siano stato sottoposto ad un
affinamento di almeno:
sei mesi in fusti di legno della capacità
massima di 500 litri
può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.
Tali uve devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%
vol.
e devono essere raccolte non prima del 1°
ottobre
Il prodotto così ottenuto non potrà essere
immesso al consumo prima di: dodici mesi a
decorrere e dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve
La quantità dell’uva appassita sulle piante al
momento della vendemmia non deve superare gli
8,00 tonn/ettaro
La resa massima dell’uva in vino finito non deve
essere superiore ai
4.800 litri/ettaro
Art 6
I vini a DOC “Monreale” di cui agli
art, 2 e 5, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Monreale rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: asciutto, ricco di struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale rosso riserva” anche con il
riferimento del vitigno
colore: dal rosso rubino carico al granata;
profumo: intenso, armonico;
sapore: asciutto, caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Monreale novello”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato,
caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Monreale Pinot nero”
colore: rosso rubino carico;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Sangiovese”
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
profumo: vinoso, con sentore di frutti di bosco;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Cabernet Sauvignon”
colore : rosso rubino ;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Perricone”
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, armonico, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Syrah”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco di struttura, armonico,
gradevolmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale rosato”
colore: rosa tenue più o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: asciutto, armonico, fresco, talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, elegante;
sapore: secco, delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale bianco superiore” anche con il
riferimento del vitigno
colore: giallo carico tendente al dorato;
profumo: complesso di buona intensità;
sapore: secco, sapido, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Monreale vendemmia tardiva”
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: secco, morbido, vellutato, armonico,
ricco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
14,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Monreale Ansonica o Inzolia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo; 16,0 g/l;
“Monreale Catarratto”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, fruttato, con
retrogusto leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale Grillo”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: elegante, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale Chardonnay”
colore: giallo carico più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Monreale Pinot bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC „Monreale“ nelle diverse
tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, non prevista dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
I vini rossi atti a fregiarsi della DOC
“Monreale”, anche con la specificazione del
vitigno, possono utilizzare in etichetta
l’indicazione “novello” secondo la vigente
normativa per i vini novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino a DOC “Monreale”, deve sempre figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
I vini a DOC “Monreale” devono essere immessi al
consumo in bottiglie di vetro e con tappatura
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme
nazionali e comunitarie.
Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale
a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a
vite.
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