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Art 1
La denominazione di origine
controllata “Moscato di Siracusa” è
riserbata al vino bianco che risponde
alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Moscato di
Siracusa” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal
vitigno
Moscato bianco al 100% localmente detto
Moscato giallo o Moscatello giallo
Art 3
La zona di produzione delle
uve destinate alla elaborazione del vino
a DOC “Moscato di Siracusa” comprende
l’intero territorio amministrativo del
comune di
Siracusa
Art 4
Le condizioni ambientali e
di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOC “Moscato di
Siracusa” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono particolarmente idonei i terreni
pliocenici e calcareo – siliceo –
argillosi.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati
o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la
produzione del vino a DOC “Moscato di
Siracusa”, in vigneto a coltura
specializzata, non deve essere superiore
a:
7,50 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la
produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo.
Fermo restando il limite di cui sopra
indicato la resa di produzione massima
per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non
deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate
nell’intero territorio amministrativo
del comune di Siracusa.
Le uve destinate alla vinificazione
della DOC “Moscato di Siracusa” devono
assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 15,00% vol.
ottenibile anche a mezzo di un leggero
appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoie.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali e
costanti, tradizionali della zona, atte
a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Moscato di
Siracusa”, all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo oro vecchio, con
eventuali riflessi ambracei;
profumo: delicato, aromatico,
caratteristico;
sapore: dolce, caldo, vellutato,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo
minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da
svolgere minimo: 2,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle
politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Alla DOC “Moscato di Siracusa” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali e marchi privati
non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona di
produzione delle uve di cui all’articolo
3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende,
pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la DOC “Moscato di
Siracusa” vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è
punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
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