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Art 1
La denominazione di origine
controllata “Noto ” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Moscato di Noto
Moscato di Noto spumante
Moscato di Noto liquoroso
Moscato di Noto passito o Passito di Noto
Noto rosso
Noto Nero d’Avola
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti,
aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente
per le tipologie, la seguente composizione
ampelografica:
Moscato di Noto
Moscato di Noto spumante
Moscato di Noto liquoroso
Moscato di Noto passito o Passito di Noto:
Moscato bianco 100%
Noto rosso:
Nero d’Avola minimo 65%
possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Sicilia
per un massimo del 35%
Noto Nero d’Avola:
Nero d’Avola minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Sicilia
per un massimo del 15%
Art 3
La zona di produzione delle uve
destinate alla produzione dei vini a DOC “Noto”
comprende tutto il territorio dei comuni di:
Noto Rosolini Pachino Avola
tutti in provincia di Siracusa.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
del vino a DOC “Noto” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici
e calcareo – siliceo – argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata
in vigore del presente disciplinare di
produzione devono essere ad alberello o a
controspalliera con una densità minima di:
tipologia rosso: 4.000 ceppi/ettaro
moscato 3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
dei vini a DOC “Noto”, in vigneto a coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
Moscato di Noto: 12,50 tonn/ettaro;
Moscato di Noto spumante 12,50 tonn/ettaro;
Moscato di Noto liquoroso 12,50 tonn/ettaro;
Moscato passito o Passito di Noto 12,50 tonn/ettaro;
Noto rosso 12,00 tonn/ettaro;
Noto Nero d’Avola 11,00 tonn/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo.
Fermo restando il limite di cui sopra indicato
la resa di produzione massima per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto
alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
delle uve atte a produrre i vini a DOC “Noto”
sono i seguenti:
Moscato di Noto: 11,00% vol.;
Moscato di Noto spumante: 11,00% vol.;
Moscato di Noto liquoroso: 13,00% vol.;
Moscato di Noto passito o Passito di Noto:
12,00% vol.;
Noto rosso: 12,00% vol.;
Noto Nero d’Avola 12,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione , ivi compresi
l’alcolizzazione dei vini liquorosi e
l’eventuale affinamento, devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione
delle uve delimitata dal precedente articolo 3.
Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che
tali operazioni siano effettuate in cantine
situate fuori dal territorio della zona di
produzione delle uve di cui all’articolo 3,
purché all’interno della provincia di Siracusa e
all’interno del territorio comunale di Ispica in
provincia di Ragusa.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei
vini di cui all’articolo 1 nei limiti stabiliti
dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all’Albo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosti concentrati e
rettificati o a mezzo concentrazione a freddo ed
altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’articolo 1
devono essere elaborate in conformità delle
norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “Moscato di Noto passito o Noto
passito” deve essere ottenuta con l’appassimento
delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con
uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.
La tipologia “Moscato di Noto liquoroso” la
fermentazione si protrae fino ad ottenere una
gradazione alcolica minima effettiva di:
6,50% vol.
dopo di che si può procedere all’aggiunta di
alcole da vino e/o acquavite di vino.
Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al
consumo prima di: 5 mesi a partire da quando è
stato alcolizzato
La resa massima dell’uva in vino e del vino in
ettari, compresa l’eventuale aggiunta
correttiva, comprese altresì le aggiunte
occorrenti per l’elaborazione del tipo
liquoroso, devono essere le seguenti:
Moscato di Noto 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto spumante 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto liquoroso 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto passito 50% 62,50 hl/ettaro;
Noto rosso 70% 84,50 hl/ettaro;
Noto Nero d’Avola 70% 77,50 hl/ettaro.
Qualora la resa uva/vino supero o limiti di cui
sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad
ettaro resta al disotto del massimo consentito,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Noto”, all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Moscato di Noto:
colore: dal giallo dorato più o meno intenso
all’ambrato;
profumo: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, leggermente aromatico,
caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Moscato di Noto spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino o giallo dorato tenue,
comunque non intenso o rossiccio;
profumo: aroma caratteristico di Moscato;
sapore: delicatamente dolce, aromatico di
Moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
8,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
pressione assoluta in bott. A 20° C. minimo:
4,00 atmosfere.
Moscato di Noto liquoroso:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: delicato, fragrante di Moscato;
sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
21,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Moscato di Noto passito o passito di Noto:
colore: dal giallo dorato più o meno intenso
all’ambrato;
profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.;
Noto rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: franco, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico con
retrogusto gradevolmente fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Noto Nero d’Avola:
colore: rosso rubino più o meno intenso,
talvolta con riflessi violetti o granata;
profumo: franco, intenso;
sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico,
di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti
dell’acidità totale e dell’estratto non
riduttore con proprio decreto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini a DOC “Noto” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, vecchio e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, marchi privati e
ragioni sociali, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Nell’etichettatura del tipo “Noto passito” è
consentito riportare la menzione:
vino ottenuto da uve appassite al sole
se le uve del corrispondente prodotto sono state
appassite interamente mediante esposizione al
sole.
Le menzioni facoltative, escluso i marchi e i
nomi aziendali, possono essere riportate
nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli
utilizzati per la denominazione di origine
controllata del vino, salve le norme più
generali più restrittive.
L’indicazione della categoria merceologica,
“vino liquoroso di qualità prodotto in regioni
determinate” per la tipologia ”liquoroso”, deve
essere riportata immediatamente al di sotto
della denominazione di origine stessa.
La menzione “vigna” seguita dal relativo
toponimo è consentita, alle condizioni previste
dalla legge.
Art 8
I vini, di cui all’articolo 1,
possono essere immessi al consumo soltanto in
recipienti di vetro di volume nominale fino a
litri 1,500 chiusi con i sistemi ammessi dalle
norme vigenti, escluso il sistema di chiusura
con il tappo a corona.
E’ ammessa tuttavia la confezione in bottiglie
fino a litri 3,000 esclusivamente in bottiglie
bordolesi.
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