|
Art. 1.
Denominazioni e
vini
La denominazione
d'origine controllata "Moscato di
Pantelleria" e' riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
La denominazione
d'origine controllata "Passito di
Pantelleria" e' riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
La denominazione
d'origine controllata "Pantelleria" e'
riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti
dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
Moscato liquoroso,
Moscato spumante, Moscato dorato,
Passito liquoroso, Zibibbo dolce e
bianco, anche frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui al
precedente art. 1 devono essere ottenuti
esclusivamente con uve del vitigno
zibibbo.
Per il solo tipo
bianco, anche frizzante, possono
concorrere alla produzione uve
provenienti dai vigneti composti,
nell'ambito aziendale, oltre che dal
vitigno zibibbo, dai vitigni a bacca
bianca delle varietà raccomandate e
autorizzate per la provincia di Trapani
in misura non superiore al 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
delle uve
La zona di
provenienza delle uve atte alla
produzione dei vini a denominazione
d'origine controllata "Moscato di
Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e
"Pantelleria" comprende esclusivamente i
terreni vocati alla qualità dell'intera
isola di Pantelleria, in provincia di
Trapani.
Art. 4.
Norme per la
viticoltura
Le condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di
cui all'art. 1 devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche
di qualità.
Per i nuovi impianti
ed i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 2.000
in coltura specializzata.
I sesti di impianto e
le forme di allevamento consentiti sono
quelli già usati nella zona e comunque
atti a non modificare le caratteristiche
dell'uva e del vino.
La regione Sicilia
puo' consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni
pratica di forzatura.
E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima
di uva per ettaro e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo
devono rispettare i seguenti parametri:
|
Vino |
Produzione
uva t/ettaro |
Titolo
alcolometrico volumico naturale
minimo %vol. |
|
"Moscato di
Pantelleria" |
10 |
12 |
|
"Passito di
Pantelleria" |
10 |
12 |
|
"Pantelleria"
Moscato liquoroso |
10 |
12 |
|
"Pantelleria"
Moscato spumante |
10 |
10 |
|
"Pantelleria"
Moscato dorato |
10 |
13 |
|
"Pantelleria"
Passito liquoroso |
10 |
12 |
|
"Pantelleria"
Zibibbo dolce |
10 |
10 |
|
"Pantelleria"
Bianco e Frizzante |
10 |
11 |
Per i vigneti in
coltura promiscua la produzione massima
di uva ad ettaro deve essere rapportata
alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
Alle rispettive rese
di cui sopra dovranno essere riportate,
anche in annate eccezionalmente
favorevoli, purché la produzione non
superi del 20% i limiti suddetti.
Qualora venga superato anche tale ultimo
limite, tutta la produzione non avrà
diritto alla denominazione d'origine
controllata.
Art. 5.
Norme per la
vinificazione
Le operazioni di
vinificazione, ivi compresi
l'appassimento delle uve e
l'alcolizzazione dei tipi liquorosi,
devono essere effettuate nell'isola di
Pantelleria.
Le operazioni di
spumantizzazione e frizzantatura devono
essere effettuate all'interno del
territorio amministrativo della regione
autonoma della Sicilia.
L'imbottigliamento
dei vini "Moscato di Pantelleria" e
"Passito di Pantelleria" deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
In deroga, il
Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentita la regione Sicilia, può
consentire l'imbottigliamento dei vini
anzidetti anche al di fuori della zona
sopra indicata, purché gli interessati
che ne fanno domanda abbiano
stabilimenti situati all'interno del
territorio amministrativo della regione
autonoma della Sicilia e dimostrino di
avere eseguito l'imbottigliamento di
tali vini da almeno 3 anni prima
dell'entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione. L'ammissione
a tale deroga e' comunicata agli
ispettorati repressione frodi e alle
camere di commercio competenti per
territorio.
L'imbottigliarnento
dei vini "Pantelleria" Moscato
liquoroso, Moscato spumante, Moscato
dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce
e bianco, anche frizzante, deve avvenire
all'interno del territorio
amministrativo della regione autonoma
della Sicilia.
Qualora le uve di uno
stesso vigneto vengano utilizzate per la
produzione di tipi diversi previsti
dall'art. 1 devono essere rispettati
tutti i requisiti posti dal presente
disciplinare sia per le uve destinate
separatamente ad una data tipologia sia
per le rimanenti uve destinate ad altra
tipologia.
Le diverse tipologie
previste dall'art. 1 devono essere
elaborate in conformità alle norme
comunitarie e nazionali in materia.
In particolare la
tipologia Moscato dorato deve osservare
le seguenti condizioni di produzione:
essere stato
elaborato direttamente dai produttori
viticoli a partire dalle loro vendemmie;
provenire da vigneti
entrati in produzione da più di tre anni
alla data del 1o settembre di ogni anno;
derivare da mosti con
un contenuto minimo naturale iniziale in
zucchero di 250 gr per litro,
eventualmente ottenuto con adeguato
appassimento delle uve con uno dei
metodi ammessi dalla relativa normativa
in vigore;
essere ottenuto,
senza altro arricchimento, mediante
addizione di alcole di origine viticola
corrispondente in alcol puro al 5%
minimo del volume dei mosti elaborati ed
al massimo alla minore delle seguenti
proporzioni: 10% del volume dei mosti
elaborati o 40% del tenore alcolico
volumico totale del prodotto finito
rappresentato dalla somma del tenore in
alcol svolto con l'equivalente del
tenore in alcol potenziale, calcolato
sulla base dell'1% volumico di alcol
puro per 17,5 gr di zucchero residuo per
litro;
avere un titolo
alcolometrico complessivo minimo del
21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed
una ricchezza zuccherina minima di 100
gr per litro;
essere stato aggiunto
obbligatoriamente dell'alcole di origine
viticola in una o al massimo due volte
nella cantina del produttore.
I vini "Moscato di
Pantelleria" e "Passito di Pantelleria",
devono provenire da uve sottoposte in
tutto o in parte, sulla pianta o dopo la
raccolta, ad appassimento al sole. E'
consentita la protezione delle uve da
eventuali intemperie. Per tali vini e'
escluso qualsiasi arricchimento del
mosto o del vino, tranne l'eventuale
aggiunta, anche dopo il 30 novembre di
ogni anno, di uva appassita al sole con
una concentrazione massima in zuccheri
del 60%.
I tipi Moscato
liquoroso e Passito liquoroso devono
essere ottenuti da uve sottoposte in
tutto o in parte, sulla pianta o dopo la
raccolta, a conveniente appassimento
mediante uno o più procedimenti,
tecniche ed attrezzature permessi dalla
normativa in materia.
Per l'ottenimento di
tali vini deve essere escluso qualsiasi
arricchimento tranne l'aggiunta
obbligatoria di alcole di origine
viticola da effettuarsi durante o dopo
la fermentazione e per il Passito
liquoroso l'eventuale aggiunta di uva
passa con una concentrazione massima in
zuccheri del 60%.
Nella vinificazione
delle uve sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti
atte a conferire ai vini derivati le
loro peculiari caratteristiche e
l'arricchimento e' consentito, per i
tipi non espressamente esclusi dal
presente disciplinare, alle condizioni
stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, ferme restando le rese vino-
ettaro di cui a questo stesso
disciplinare.
La resa massima
dell'uva in vino e la produzione massima
di vino per ettaro, dopo ogni eventuale
pratica enologica, salvo l'aggiunta
obbligatoria di alcole di origine
viticola per i tipi ove e' prevista,
devono essere rispettivamente i
seguenti:
|
Vino
|
Resa
uva fresca/vino % |
Litri
vino/ettaro |
|
"Moscato di
Pantelleria" |
60 |
6.000 |
|
"Passito di
Pantelleria" |
40 |
4.000 |
|
"Pantelleria"
Moscato liquoroso |
60 |
6.000 |
|
"Pantelleria"
Moscato spumante |
70 |
7.000 |
|
"Pantelleria"
Moscato dorato |
50 |
5.000 |
|
"Pantelleria"
Passito liquoroso |
50 |
5.000 |
|
"Pantelleria"
Zibibbo dolce |
70 |
7.000 |
|
"Pantelleria"
Bianco e Frizzante |
70 |
7.000 |
Qualora la resa uva
fresca/vino superi i rispettivi limiti
di cui sopra di non oltre il 5%,
l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione d'origine controllata
per tutta la partita.
Il vino "Passito di
Pantelleria" non può essere immesso al
consumo prima del 1o luglio dell'anno
successivo alla vendemmia.
Il tipo "Pantelleria"
Passito liquoroso non può essere immesso
al consumo prima del 1o febbraio
dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui
all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
"Moscato di
Pantelleria" colore: giallo tendente
all'ambra;
sapore: dolce,
aromatico di moscato;
profumo:
caratteristico, fragrante di moscato;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 15% di cui
almeno l'11% svolto;
acidità totale
minima: 4 g/l;
acidità volatile
massima: 1,4 g/l;
estratto secco netto
minimo: 26 g/l.
"Passito di
Pantelleria" colore: giallo dorato,
talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce,
aromatico, gradevole;
profumo: fragrante,
caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 20% di cui
almeno il 14% svolto;
acidità totale
minima: 4 g/l;
acidità volatile
massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto
minimo:32 g/l.
"Pantelleria" Moscato
liquoroso colore: giallo più o meno
intenso;
sapore: aromatico di
moscato;
profumo:
caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 21% di cui
almeno il 15% svolto;
acidità totale
minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Moscato
spumante spuma: fine e persistente;
colore: paglierino
più o meno intenso;
sapore: dolce, tipico
di moscato;
profumo:
caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12% di cui
almeno il 6% svolto;
acidità totale
minima: 5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 16 g/l.
"Pantelleria" Moscato
dorato colore: giallo dorato più o meno
intenso;
sapore:
caratteristico di moscato;
profumo: gradevole,
aromatico;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 21,5% di cui
almeno il 15,5% svolto;
acidità totale
minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Passito
liquoroso colore: giallo dorato più o
meno intenso talvolta tendente
all'ambra;
sapore: dolce,
vellutato;
profumo: intenso,
caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 22% di cui
almeno il 15% svolto;
acidità totale
minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 26 g/l.
"Pantelleria" Zibibbo
dolce colore: giallo dorato più o meno
intenso;
sapore: dolce,
caratteristico di moscato;
profumo: gradevole,
aromatico;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 10% di cui
ancora da svolgere non meno di un terzo
degli zuccheri riduttori totali;
pressione e CO?2:
fino a 1,7 bar;
acidità totale
minima: 5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 18 g/l.
"Pantelleria" Bianco,
anche Frizzante colore: paglierino più o
meno intenso;
sapore: armonico, più
o meno morbido, talvolta frizzante;
profumo: gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale
minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 16 g/l.
E' in facoltà del
Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle
denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini
modificare con proprio decreto i limiti
su riportati per l'acidità' e l'estratto
secco.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e
presentazione
Nell'etichettatura,
designazione e presentazione dei vini di
cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"fine", "scelto", "selezionato",
"classico", "riserva" e similari. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
Sono consentite
altresì le menzioni facoltative previste
dalle norme comunitarie e nazionali
pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle
indicazioni geografiche e toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree,
zone, località e vigne dalle quali
provengono le uve e' consentito soltanto
in conformità alla normativa in materia.
Le menzioni
facoltative, esclusi i marchi e i nomi
aziendali, possono essere riportate
nell'etichettatura in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di
quelli utilizzati per la denominazione
d'origine dei vini "Moscato di
Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e
"Pantelleria", salve le norme generali
più restrittive.
Le menzioni Moscato
liquoroso, Moscato spumante, Moscato
dorato, Passito liquoroso, Zibibbo
dolce, bianco e frizzante, vanno
riportate in etichetta sotto la
denominanzione d'origine controllata.
Nell' etichettatura
dei vini "Moscato di Pantelleria" e
"Passito di Pantelleria" e' consentito
riportare in etichetta - vino ottenuto
da uve appassite al sole.
Nell'etichettatura
dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria per i tipi "Moscato di
Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e
"Pantelleria" Passito liquoroso.
Art. 8.
Confezionamento
I vini "Moscato di
Pantelleria", "Passito di Pantelleria",
"Pantelleria" Moscato liquoroso,
"Pantelleria" Moscato dorato e
"Pantelleria" Passito liquoroso debbono
essere immessi al consumo esclusivamente
in contenitori di vetro, tappati con
sughero o altro materiale consentito, ad
esclusione dei tappi metallici, delle
seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750,
1,000 e 1,500 litri. |