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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Riesi” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Riesi rosso
Riesi rosso novello
Riesi rosato
Riesi bianco
Riesi spumante
Riesi vendemmia tardiva
Riesi rosso superiore
Riesi rosso superiore riserva
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Riesi rosso (anche novello):
Calabrese (Nero d’Avola) e Cabernet Sauvignon,
congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%,
possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Caltanisetta, fino ad un massimo
del 20%.
Riesi rosato:
Calabrese (Nero d’Avola) minimo 50% massimo 75%
Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon minimo
25% massimo 50%,
possono concorrere alla produzione di detto vino
anche le uve di altri vitigni, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Caltanisetta, da soli o congiuntamente fino ad
un massimo del 25%.
Riesi bianco ( anche nella tipologia spumante e
vendemmia tardiva):
Ansonica (Insolia o Inzolia) e Chardonnay,
congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%,
possono concorrere alla produzione di detti vini
anche le uve di altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Caltanisetta, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 25%.
Riesi rosso superiore (anche superiore riserva):
Calabrese (Nero d’Avola) minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini
anche le uve di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Caltanisetta, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 25%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte
alla produzione dei vini a DOC “Riesi” ricade
nell’intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Riesi Butera Mazzarino
in provincia di Caltanisetta.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Riesi”
devono essere quelle tradizionali della zona e
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
loro specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e
riconducibili alle seguenti tipologie: suoli
bruni, calcarei.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi
o insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti o i reimpianti la densità
dei ceppi per ettaro, di vigneto in coltura
specializzata, non deve essere inferiore a:
vitigni a bacca bianca 3.200 ceppi/ettaro
vitigni a bacca rossa 4.000 ceppi/ettaro
Per i vigneti impiantati successivamente
all’entrata in vigore del presente disciplinare
di produzione le forme di allevamento dovranno
essere a controspalliera o ad alberello in
coltura specializzata.
I sesti di impianto dovranno essere adeguati
alle forme di allevamento.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata non dovrà
essere superiore a:
Riesi bianco e spumante 13,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosso e novello 11,00 tonnellate/ettaro
Riesi bianco vendemmia tardiva 7,00
tonnellate/ettaro
Riesi rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosso superiore 9,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosso superiore riserva 9,00
tonnellate/ettaro.
Per i vigneti a coltura promiscua la produzione
massima di uva per ettaro deve essere rapportata
alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale no n superi del 20% i
limiti medesimi.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Riesi” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Riesi bianco 10,50%
Riesi bianco vendemmia tardiva 13,50%
Riesi rosso e novello 11,00%
Riesi rosato 10,50%
Riesi superiore 12,50%
Riesi superiore riserva 13,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compresi l’invecchiamento obbligatorio,
l’affinamento in bottiglia obbligatorio e
l’arricchimento devono essere effettuate
nell’ambito della zona di produzione delimitata
dal precedente art. 3.
E’ consentito che tali operazioni siano
effettuate in cantine situate fuori dal
territorio dei tre comuni di cui all’art 3,
purché all’interno della regione Sicilia, se
producevano vini con uve della zona di
produzione di cui all’art 3, prima dell’entrata
in vigore del presente disciplinare di
produzione.
La deroga come sopra prevista è concessa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
sentita la regione Sicilia e comunicata
all’Ispettorato repressioni frodi ed alla
C.C.I.A.A.
Le operazione di elaborazione dei mosti e dei
vini destinati alla produzione della tipologia
“spumante” devono essere effettuate nell’ambito
della regione Sicilia.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei
vini di cui all’art 1 nei limiti stabiliti dalle
norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all’albo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’art 1 devono
essere elaborate in conformità alle norme
comunitarie e nazionali.
La tipologia “rosato” deve essere ottenuta con
la vinificazione “in rosato” delle uve rosse
ovvero con la vinificazione di un coacervo di
uve rosse e bianche anche ammostate
separatamente.
La tipologia “novello” deve essere ottenuta con
macerazione carbonica di almeno il 40% delle
uve.
Per la tipologia “vendemmia tardiva” le uve
devono aver subito un appassimento sulla pianta
tale da presentare alla raccolta un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,50%
ed essere raccolte non prima del
1° Ottobre
La resa massima dell’uva in vino finito,
compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la
produzione massima di vino per ettaro, escluse,
nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per
l’elaborazione dei vini “spumanti”, sono le
seguenti:
Riesi bianco 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Riesi spumante 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Riesi vendemmia tardiva 60% 42,00
ettolitri/ettaro
Riesi rosso e novello 70% 77,00 ettolitri/ettaro
Riesi rosato 70% 84,00 ettolitri/ettaro
Riesi superiore 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Riesi superiore riserva 70% 63,00
ettolitri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra per non più del 5%, anche se la produzione
rimane al di sotto del massimo consentito,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
I seguenti vini a DOC “Riesi” devono essere
sottoposti ad un invecchiamento minimo di:
Riesi rosso: 4 mesi
Riesi superiore: 2 anni di cui 6 mesi in
recipienti di legno
Riesi superiore riserva: 3 anni di cui almeno 1
anno in recipienti di legno
e 6 mesi di affinamento in bottiglia
l’invecchiamento decorre dal 1° Novembre
dell’anno di produzione delle uve
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è
consentita soltanto a partire dalla data per
ciascuno di essi indicata:
Riesi bianco mese di Febbraio dell’anno
successivo alla vendemmia;
Riesi rosato mese di Febbraio dell’anno
successivo alla vendemmia;
Riesi rosso mese di Aprile dell’anno successivo
alla vendemmia;
Riesi superiore mese di Novembre del secondo
anno successivo alla vendemmia;
Riesi superiore riserva mese di Novembre del
terzo anno successivo alla vendemmia;
Riesi vendemmia tardiva mese di Novembre del
secondo anno successivo alla vendemmia.
Art 6
I vini a DOC “Riesi” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Riesi bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: gradevole, fine, delicato;
sapore: secco, sapido, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Riesi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50%;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Riesi rosato: rosato più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato, fine, fragrante;
sapore: asciutto, delicato. Armonico, fresco,
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Riesi rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con
riflessi granata;
profumo: vinoso, gradevole, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Riesi superiore:
Riesi superiore riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al
granata;
profumo: caratteristico, etereo, gradevole,
intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
Riesi vendemmia tardiva:
colore: giallo intenso tendente all’ambrato;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: dolce, ricco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:
8,00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 120,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in
recipienti di legno, il sapore dei vini può
rilevare lieve sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’art 1, è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o
toponomastiche di unità amministrative,
frazioni, aree, zone e località, dalle quali
effettivamente provengono le uve, è consentito
in conformità al disposto del decreto
ministeriale 22/Aprile/1992.
Nell’etichettatura dei vini recante la menzione
“riserva” o la specificazione “superiore” e
“novello” o il riferimento ad una indicazione
geografica o toponomastica e per le tipologie
dei vini per i quali è previsto
obbligatoriamente un periodo di invecchiamento,
l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve è obbligatoria.
Art 8
I vini di cui all’art 1, immessi al
consumo in recipienti di vetro di capacità
inferiore a 3 litri devono essere chiusi
esclusivamente con tappo di sughero, ad
eccezione delle bottiglie di vetri di capacità
inferiore o uguale a 0,375 litri per i quali è
consentita la chiusura a vite.
Per tutti i vini di cui sopra è esclusa la
chiusura con tappo a corona. |