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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Sambuca di Sicilia” è riservata ai vini
bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti
dell’omonima zona di produzione che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
Sambuca di Sicilia bianco
Sambuca di Sicilia Ansonica o Inzolia o Insolia
Sambuca di Sicilia Chardonnay
Sambuca di Sicilia Grecanico
Sambuca di Sicilia rosso
Sambuca di Sicilia Nero d’Avola
Sambuca di Sicilia Sangiovese
Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon
Sambuca di Sicilia Merlot
Sambuca di Sicilia Syrah
Sambuca di Sicilia rosso riserva
Sambuca di Sicilia rosato
Sambuca di Sicilia passito
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Sambuca di Sicilia” con le
specificazioni aggiuntive “bianco, rosso e
rosato” è riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti, aventi in ambito
aziendale, la seguente composizione
ampelografica.
“Sambuca di Sicilia bianco”
Ansonica (Inzolia o Insolia) minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente
sino ad un massimo del 50%.
“Sambuca di Sicilia rosso, rosso riserva e
rosato”
Nero d’Avola o Calabrese minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.
La DOC “Sambuca di Sicilia” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni, è
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti
da vigneti costituiti con la seguente
composizione ampelografica:
“Sambuca di Sicilia Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Ansonica o Inzolia o Insolia:
Ansonica (Inzolia o Insolia) minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Sambuca di Sicilia Nero d’Avola”:
Nero d’Avola o Calabrese minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Sangiovese”:
Sangiovese minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon”:
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Merlot”:
Merlot minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Syrah”:
Syrah i Sirah minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La DOC “Sambuca di Sicilia passito” è riservata
al vino ottenuto con uve provenienti da vigneti
con la seguente composizione ampelografica:
Ansonica (Inzolia o Insolia) minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve dei vitigni:
Grillo e Sauvignon da soli o congiuntamente fino
ad un massimo del 50%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del
vino a d.o.c. “Sambuca di Sicilia”, bianco,
rosso e rosato, con o senza le specificazioni e
le menzioni di cui all’articolo 1, devono
provenire da vigneti coltivati all’interno dei
confini territoriali del comune di:
Sambuca di Sicilia
In provincia di Agrigento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a d.o.c. “Sambuca di Sicilia” devono
essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da escludere ai fini
dell’iscrizione all’Albo dei vigneti previsto
dall’art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, i
terreni che si trovano al di sotto dei 200 metri
s.l.m., e quelli compatti per eccesso di
argilla.
I sesti di impianto, le forme di allevamento
“alberello e controspalliera” con l’esclusione
del “tendone o pergola”. Ed i sistemi di
potatura “corti, lunghi, misti” devono essere
quelli generalmente usati, e comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
Per quanto concerne la tipologia “Sambuca di
Sicilia bianco” con o senza le specificazioni di
vitigno la densità di piante, per i vigneti
esistenti, non deve essere inferiore a
2.500 ceppi/ettaro
mentre per i nuovi impianti le densità minima
non dovrà essere inferiore a
3.200 ceppi/ettaro.
Per le tipologie “Sambuca di Sicilia rosso” con
o senza le menzioni aggiuntive e le
specificazioni di vitigno e la tipologia rosato
la densità di piante per i vigneti esistenti non
deve essere inferiore a
2.700 ceppi/ettaro
mentre per i nuovi impianti la densità minima
non dovrà essere inferiore a
3.400 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa tuttavia l’irrigazione come pratica
di soccorso e comunque non oltre la fase
dell’invaiatura.
La resa massima di uve ammesse per la produzione
dei vini a DOC “Sambuca di Sicilia”
Non deve essere superiore a:
“Sambuca di Sicilia bianco e passito” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Chardonnay” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Ansonica” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Grecanico” 12,00
tonnellate/ettaro
“sambuca di Sicilia rosso, rosso riserva e
rosato” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Sangiovese 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Merlot” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Syrah” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Nero d’Avola 12,00
tonnellate/ettaro
A detti limiti anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Il limite massimo di questo esubero non potrà
essere commercializzato come vino a DOC
Qualora la resa massima superi anche questo
limite tutta la produzione non ha diritto alla
DOC.
In annate eccezionalmente sfavorevoli , la
regione Sicilia con proprio decreto, di anno in
anno, può ridurre la resa massima fino al limite
reale dell’annata.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere
superiore al
“Sambuca di Sicilia bianchi” con o senza vitigno
70%
“Sambuca di Sicilia rossi e rosati” con o senza
vitigno 70%
“Sambuca di Sicilia passito” 45%
Qualora tali rese superino detti limiti, ma non
il 75% per tutte le tipologie della DOC “Sambuca
di Sicilia” e il 50% per la DOC “Sambuca di
Sicilia passito”, l’eccedenza, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata, oltre
detti limiti percentuali decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
Art 5
Le operazioni di vinificazione debbono
essere effettuate all’interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nel territorio dei comuni
limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma
comunque non al di fuori dei comuni di:
Contessa Entellina Giuliana Bisacquino
In provincia di Palermo
Castelbellotta Santa Margherita del Belice Menfi
Sciacca
In provincia di Agrigento
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
“Sambuca di Sicilia” vini bianchi con o senza
vitigno 10,50% vol.
“Sambuca di Sicilia” vini rossi con o senza
vitigno 11,50% vol.
“Sambuca di Sicilia rosato” 11,50% vol. “Sambuca
di Sicilia passito” 15,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche tradizionali, leali e
costanti, atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
I vini a DOC “Sambuca di Sicilia” nei tipi
bianco, rosso e rosato possono essere affinati
in recipienti di legno.
L’eventuale arricchimento deve essere effettuato
con mosto concentrato prodotto da uve della zona
di produzione descritta dal precedente art. 3,
oppure con mosto concentrato rettificato.
Il vino a DOC “Sambuca di Sicilia rosso”, prima
di essere ammesso al consumo, dovrà essere
sottoposto ad un periodo minimo di
invecchiamento di:
sei mesi a partire
dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Per il vino a DOC “Sambuca di Sicilia rosso” con
o senza menzione del vitigno possono essere
qualificati con la menzione “riserva”, qualora
siano stati sottoposti ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno:
24 mesi di cui almeno sei mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve.
Le uve atte alla produzione dei vini a DOC
“Sambuca di Sicilia passito” devono essere
sottoposte dopo la raccolta, all’appassimento in
idonei locali condizionati sino a raggiungere
almeno il potenziale titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di cui al punto due.
Art 6
I vini di cui all’art. 2 del
presente disciplinare di produzione, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Sambuca di Sicilia bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, fine, intenso,
caratteristico;
sapore: secco, delicato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Ansonica o Inzolia o
Insolia”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Chardonnay”
colore: bianco paglierino più o meno intenso,
talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: caratteristico, varietale;
sapore: secco, pieno, armonico, con buona
struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Grecanico”:
colore: giallo paglierino piuttosto intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia rosso”
colore: rosso rubino , talvolta con riflessi
granata;
profumo: vinoso, caratteristico intenso;
sapore: asciutto, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo;
12,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia rosso riserva”
colore: rosso rubino con ampia presenza di
tonalità granata;
profumo: etereo, caratteristico, intenso e
raffinato;
sapore: asciutto, corposo, vellutato con
piacevole retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia rosato”
colore: rosato pallido con eventuali riflessi
aranciati;
profumo: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Nero d’Avola”:
colore: rosso rubino con riflessi granata specie
se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Sangiovese”:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Merlot”:
colore: rosso rubino tendente al granata se
invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Syrah”:
colore: rosso rubino carico;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia passito”:
colore: dal dorato all’ambrato;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
Per tutte le tipologie in cui è ammesso
l’invecchiamento in fusti di legno può notarsi
la presenza di sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui
sopra per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Nella designazione in etichetta dei
vini di cui al presente disciplinare di
produzione si devono osservare le seguenti
prescrizioni:
1) è vietato usare unitamente alla
denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari;
i vini di cui all’art. 2 devono riportare in
etichetta l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
2) le specificazioni di colore e di vitigno in
aggiunta alla denominazione di origine
controllata “Sambuca di Sicilia” devono figurare
immediatamente al di sotto dell’indicazione
“denominazione di origine controllata” ed in
caratteri le cui dimensioni non superino i due
terzi di quelli usati per indicare la
denominazione di origine stessa;
3) è tuttavia consentito l’uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali
e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente;
4) è consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche aggiuntive e località toponomastiche
che facciano riferimento alle “vigne” dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto, a
condizione che tali vigne siano indicate ed
evidenziate separatamente all’atto della
denuncia all’albo
dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed
i vini da esse separatamente ed unicamente
ottenuti siano distintamente indicate e caricati
rispettivamente nella denuncia annuale di
produzione delle uve e nei registri obbligatori
di cantina
5) è consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a frazioni, aree, zone e località,
comprese nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui i vini così qualificati
sono stati ottenuti nel rispetto delle norme
vigenti in materia.
Art 8
I vini a DOC “Sambuca di Sicilia”
qualora confezionati in recipienti di vetro di
capacità inferiore o uguale a litri 3,000 devono
essere immessi al consumo con tappo di sughero
raso bocca.
E’ vietato l’uso del tappo a corona; per le
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a
litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.
Per le confezioni fino a 0,375 litri è ammesso
il tappo a vite.
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