|
Art
1
La denominazione di origine
controllata “Santa Margherita di Belice” è
riservata ai vini bianchi e rossi o aventi la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Catarratto
Grecanico
Ansonica
Nero d’Avola
Sangiovese
che rispondono ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine
controllata “Santa Margherita di Belice” è
riservata ai vini ottenuti dai vigneti aventi
nell’ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
“Santa Margherita di Belice bianco”
Ansonica dal 30 al 50%
Grecanico e Catarratto bianco lucido, da soli o
congiuntamente dal 50 al 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Agrigento, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Santa Margherita di Belice rosso”
Nero d’Avola dal 20 al 50%
Sangiovese e Cabernet Sauvignon, da soli o
congiuntamente dal 50 all’80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Agrigento, predenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Santa Margherita di Belice Catarratto”
Catarratto bianco lucido minimo 85%
“Santa margherita di Belice Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Santa Margherita di Belice Ansonica”
Ansonica (detto anche Inzolia) minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Agrigento, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Santa Margherita di Belice Nero d’Avola”
Nero d’Avola (detto anche Calabrese) minimo 85%
“Santa Margherita di Belice Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di altri vitigni a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Agrigento, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei
vini a DOC “Santa Margherita di Belice” devono
provenire dai vigneti ricadenti nell’ambito dei
comuni di:
Santa Margherita di Belice Montevago
In provincia di Agrigento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini di cui all’art. 1, devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento,
alberello e controspalliera, ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente
usati, e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
In ogni caso vanno escluse le uve da vigneto con
forme di allevamento a tendone.
Per i vigneti con forme di allevamento a
spalliera la densità minima non deve essere
inferiore a 2.300 ceppi/ettaro; mentre per
quelli esistenti con forme di allevamento ad
alberello la densità minima non deve essere
inferiore a 2.700 ceppi/ettaro.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere
una densità minima non inferiore a 2.800
ceppi/ettaro per le forme di allevamento a
spalliera e a 3.000 ceppi /ettaro per le forme
di allevamento ad alberello.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di
soccorso, durante il periodo primaverile –
estivo sino ad un massimo di due interventi e
non oltre il periodo dell’invaiatura.
La resa massima delle uve ammesse per la
produzione di tutti i vini a DOC “Santa
Margherita di Belice” di cui all’art. 1, non
deve essere superiore a:
12,00 tonn./ettaro
ed a tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere
riportata attraverso un’accurata cernita delle
uve, purché la produzione globale non superi del
20% il limite stesso.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino a DOC “Santa Margherita di
Belice” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
“Santa Margherita di Belice” tutti i vini
bianchi 10,00% vol.
“Santa Margherita di Belice” tutti i vini rossi
11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate all’interno dei territori
comunali di cui al precedente art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
altresì consentito che tali operazioni siano
effettuate nel territorio dei seguenti comuni:
Castelvetrano Partanna Poggioreale
Salaparuta
In provincia di Trapani
Menfi Sambuca di Sicilia
In provincia di Agrigento
Contessa Entellina
In provincia di Palermo
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche tradizionali o comunque atte
a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore a:
“Santa Margherita di Belice” tutti i vini
bianchi 65%
“santa Margherita di Belice” tutti i vini rossi
70%
Qualora superi detti limiti, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre il 75%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “santa Margherita di
Belice” di cui all’art. 1 del presente
disciplinare, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Santa Margherita di Belice bianco”
colore: giallo paglierino tenue con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Catarratto”
colore: giallo paglierino lucido;
profumo: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Grecanico”
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Ansonica”
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi
verdognoli;
profumo: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, con gradevole persistenza
aromatica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice rosso”
colore: rosso rubino con sfumature granata;
profumo: vinoso, etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona
struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Nero d’Avola”
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona
struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Sangiovese”
colore: rosso rubino con eventuali riflessi
cerasuolo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui
sopra per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione
della DOC “Santa Margherita di Belice” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni
geografiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto
della normativa vigente.
Le menzioni del vitigno in aggiunta alla
denominazione “Santa Margherita di Belice”
debbono figurare immediatamente al di sotto
dell’indicazione della denominazione, con
caratteri, le cui dimensioni, non superino i due
terzi di quelli usati per indicare la
denominazione stessa.
I vini di cui all’art. 1 devono riportare in
etichetta l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Art 8
Tutti i vini a DOC “Santa Margherita
di Belice”, qualora confezionati, devono essere
immessi al consumo in recipienti di vetro di
capacità non superiore a litri cinque e chiusi
con tappo di sughero, raso bocca.
Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a
litri 0,375 è ammesso il tappo a vite. |