Portale di promozione e valorizzazione dei vini siciliani
Tutti i vini di Sicilia all'interno della Rassegna dei Vini di Sicilia
le schede tecniche dei vini siciliani all'interno del Catalogo delle etichette dei vini di Sicilia
I riconoscimenti speciali ricevuti dai vini siciliani all'interno della sezione concorsi
 
 
homepage
indice disciplinari
 
 
 

Vini di Sicilia è il portale riservato alle aziende vinicole  di  Sicilia

 

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

VALLE BELICE
I.G.T.
D.M. 10/Ottobre/1995
Modificato D.M. 2/Agosto/1996
Modificato D.M. 3/Febbraio/1998

Art 1
La indicazione geografica tipica “Valle Belice”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Valle Belice” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Valle Belice” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e Palermo.
La IGT “Valle Belice” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e di Palermo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e di Palermo, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Valle Belice” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Valle Belice” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Santa Margherita Belice Montevago Menfi
in provincia di Agrigento;
Contessa Entellina
in provincia di Palermo.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Valle Belice” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere superiore a:
Valle Belice bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Valle Belice rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valle Belice”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Valle Belice bianco 11,00% vol.;
Valle Belice rosso 11,00% vol.;
Valle Belice rosato 11,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al :
Valle Belice bianco e rosato 70%
Valle Belice rosso 75%
Valle Belice passito 50%
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valle Belice passito” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art 6
I vini ad IGT “Valle Belice” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Valle Belice bianco 11,00% vol.;
Valle Belice rosso 11,00% vol.;
Valle Belice rosato 11,00% vol.;
Valle Belice novello 11,00% vol.;
Valle Belice passito 15,00% vol.

Art 7
Alla IGT “Valle Belice” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Valle Belice” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art 8
Alla IGT “Valle Belice” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Valle Belice” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

 

Inserisci azienda inserisci notizia Affiliati al portale affiliati al circuito Contattaci



© 2005 2011
Vini di Sicilia  Realizzazione
Art