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Art
1
La denominazione di origine
controllata “Vittoria” è riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Vittoria rosso
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese
Vittoria Frappato
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia
Vittoria novello
Art 2
Il vino a DOC “Vittoria” devono
essere ottenuti da vigneti che nell’ambito
aziendale hanno la seguente composizione
varietale:
Vittoria rosso:
Calabrese o Nero d’Avola dal 50 al 70%
Frappato dal 30 al 50%
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese:
Nero d’Avola o Calabrese minimo 85%
Vittoria Frappato:
Frappato minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini
anche le uve di vitigni a bacca nera
raccomandati e/o autorizzati per la regione
Sicilia, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Vittoria Novello:
Nero D’Avola o Calabrese e/o Frappato minimo 80%
possono concorrere alla produzione di detti vini
anche le uve di vitigni a bacca nera
raccomandati e/o autorizzati per la regione
Sicilia, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 20%.
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia:
Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini
anche le uve di vitigni a bacca bianca
raccomandati e/o autorizzati per la regione
Sicilia, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
il vino a DOC “Vittoria” comprende una vasta
zona che include i territori ricadenti in tre
province limitrofe:
Ragusa, Caltanisetta e Catania
e risulta delimitato come appresso:
In provincia di Ragusa tutto il territorio
amministrato dei comuni di:
Vittoria Comiso Acate Chiaromonte Gulfi Santa
Croce Camerina e parte del territorio comunale
di Ragusa
delimitato tra i limiti territoriali di Santa
Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la
strada provinciale castello di Donnafugata e
seguendo la medesima fino al passaggio a livello
della strada ferrata Comiso – Ragusa e lungo la
stessa (la quale delimita la C. da Passolato)
fino ad arrivare al passaggio a livello
successivo che attraversa la strada vicinale
sino al congiungimento con la strada provinciale
Santa Croce Camerina – Comiso (al km. 9,600)
proseguendo fino ad innestarsi con la strada
interpoderale per case Tommasi ed arrivare al
limite territoriale con il comune di Vittoria.
In provincia di Caltanisetta parte dei territori
amministrativi dei seguenti comuni Niscemi Gela
Riesi Butera Mazzarino ed è delimitata come
appresso:
Niscemi:
iniziando a sud – est, dalla strada provinciale
Caltagirone – Niscemi, a partire dal bivio con
la strada consortile Valle Pileri – Ponte Gallo
(al km. 13,000 da Caltagirone), seguendo il
Vallone Terrana (limite tra le province di
Catania e Caltanisetta) sino a Monte Paolo e
risalendo a sud – ovest, fino ad arrivare a case
Iacona e raccordarsi con la strada consortile
Mortelluzzo – Giardino del Fico, sino
all’innesto con la strada provinciale
Caltagirone – Niscemi (esattamente al km. 15,000
da Niscemi) e seguendo la medesima fino a
ricongiungersi con il predetto bivio, con la
strada consortile Valle Pileri – Ponte Gallo.
Gela:
parte del territorio comprendente le contrade:
Rinazzi, Feudo Nobile, Spina Santa, Passo di
Piazza, Priolo Sottano, Farello, Monacella,
Piano Stella, Valle Ambra, Mignechi e Priolo
Soprano, così delimitate:
iniziando da nord dalla regia trazzera Gela –
Niscemi all’altezza del confine sino a
raggiungere il confine interprovinciale
Caltanisetta – Catania; da qui percorrendolo
verso sud, fino al confine interprovinciale
Caltanisetta – Ragusa e lungo esso sino al mare
Mediterraneo; indi verso ovest per un breve
tratto di costa, sino alla strada interpoderale
Mignecchi e lungo essa in direzione nord, sino
alla strada vicinale Piana del Signore –
Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la
stessa sino all’incrocio con la strada vicinale
Spina Santa - Rizzuto, percorrendola per un
breve tratto sino all’incrocio con la strada
statale n. 115 Centrale Sicula, da qui in
direzione nord, lungo la strada vicinale Piana
del Signore – Spina Santa sino all’innesto con
la Regia Trazzera Gela – Niscemi e lungo la
strada poderale Poggio – Chiancata sino
all’incrocio con la strada vicinale Gela –
Sabuci e percorrendola verso sud – ovest sino
all’incrocio con la strada vicinale Ponte Grande
– Niscemi e da essa in direzione nord sino a
raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso
del fiume verso sud – ovest sino alla confluenza
con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del
fiume Gela in direzione nord, fino alla presa
della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo
la poderale che si diparte dalla diga sino
all’innesto con la strada vicinale Grotticelli –
Sabuci e lunga essa, a sud – est, fino al
crocevia con la regia trazzera Gela – Niscemi,
la quale si percorre verso nord fino al confine
intercomunale Gela – Niscemi.
Riesi:
Parte del territorio comunale comprendente la
contrada
Castellazzo,
così delimitata:
a sud la trazzera Riesi – Mazzarino –
Pietraperzia, a nord – ovest la strada vicinale
Allampato – Castellazzo e ad est la provinciale
Riesi – Pietraperzia che interseca entrambe.
Butera:
parte del territorio comunale comprendente le
contrade:
Iudeca, San Giacomo e Pantano;
Mazzarino:
parte del territorio comunale comprendente le
contrade:
Favara e Mulara;
le contrade dei comuni di Butera e Mazzarino
formano un corpo unico e sono così delimitate:
iniziando dalla contrada Iudeca dall’innesto
della strada statale n. 190 con la regia
trazzera Licata – Barrafranca, oggi rotabile, in
direzione nord – est fino al confine
intercomunale di Butera e Mazzarino, percorrendo
tale confine, in direzione est, sino alla strada
vicinale Pantano – Mulara e lungo essa fino
all’innesto con la strada statale n. 190 in
prossimità del km. 2,000, che si percorre in
direzione est per circa 200 metri sino
all’incrocio con la strada vicinale Favara –
Abbeveratoio Mastra e lungo quest’ultima in
direzione sud e poi ovest sino all’innesto con
la strada vicinale San Giacomo all’altezza del
bivio, indi si segue il tratto di confine
intercomunale Butera – Mazzarino sino a
raggiungere la strada vicinale Punturo – Favara
la quale si percorre verso ovest sino
all’innesto con la trazzera Butera –Riesi e
lungo quest’ultima fino alla strada di bonifica
n. 32 e seguendo la stessa chiude la
delimitazione incrociando la regia trazzera
Licata – Barrafranca a la strada statale n. 190.
In provincia di Catania parte dei territori
comunali dei seguenti comuni:
Caltagirone Licodia Eubea Mazzarrone
ed è delimitata come appresso:
inizia a nord, al km. 5,000, della strada
vicinale Portosalvo Moschita – San Mauro, in
prossimità dell’abbeveratoio nella zona
archeologica San Mauro, segue il vallone
Liguirizia (curva di livello 472) sino alla
strada provinciale San Mauro di Sotto e da
questa prosegue sino alla strada provinciale
Caltagirone – Niscemi.
Segue il tratto di quest’ultima sino a lambire
la curva di livello 390, in vicinanza del monte
Moschitta, segue la linea ferrata Gela –
Caltagirone, in direzione della contrada Piano
Carbone sino all’attraversamento della strada
vicinale Balatazze – Saracena nei pressi della
Villa Marotta, prosegue superando l’incrocio con
la strada vicinale Madonna della Via sino alla
strada vicinale Saracena – Commenda e da questa
alla strada vicinale Commenda – Piano San Paolo
sino alla strada provinciale n. 34 Caltagirone –
Vittoria.
Dall’anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria
– Caltagirone prosegue in direzione est sino al
bivio con la strada provinciale n. 63
Caltagirone – Granieri – Mazzarone – Comiso e
lungo la medesima sino al bivio della strada per
Grammichele sino alle case De Biasi, taglia a
nord – est in prossimità delle case Forno e
sfiorando la curva di livello 381 continua nella
strada vicinale n. 48 per Licodia Eubea, segue
un tratto del confine tra i comuni di
Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di
livello 394 e prosegue lungo la strada per
Licodia Eubea, sino all’inizio del torrente
Mangaliviti; ad est del torrente Mangaliviti
sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in
prossimità della curva di livello 348), segue
quest’ultima a sud sino alla casa Cantoniera, da
dove prosegue lungo la strada per Chiaromonte
Gulfi, fino al limite delle province di Catania
e Ragusa.
A sud segue il predetto limite provinciale sino
al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo,
attraversa il ponte, continua ancora lungo il
fiume che è anche limite provinciale, risale a
nord sul confine tra i comuni di Caltagirone e
Acate, raggiunge le Quattro Finaite e prosegue
ad ovest ancora sul limite provinciale, lungo la
strada Piano Chiazzina - Borgo Ventimiglia,
prosegue lungo il confine tra i comuni di
Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella,
fino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello
ad ovest e a nord.
Risale lungo il predetto torrente sino al
raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo
lo stesso che è anche limite tra le province di
Catania e Caltanisetta, sino a raggiungere la
contrada Gallo, prosegue lungo la strada
consortile Valle Pilieri – Ponte Gallo che forma
anche il confine tra i comuni di Caltagirone e
Niscemi, raggiunge il bivio della strada
provinciale 39 Caltagirone – Niscemi (al km.
13,000 da Caltagirone), taglia ad est, in
prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a
raggiungere nuovamente la strada provinciale
predetta, segue la strada Valla Pilieri,
attraversa la contrada Il Mandorlo, sino a
raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si
raccorda con la strada provinciale San Mauro di
Sopra sino all’altezza dell’abbeveratoio
omonimo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
DOC “Vittoria” devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura debbono essere quelli
generalmente usati e specie per i nuovi
impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici
competenti e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo
l’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione sono ammesse esclusivamente le forme
di allevamento ad alberello ed a spalliera
semplice.
Il numero minimo di ceppi per ettaro, per i
vigneti piantati dopo l’approvazione del
presente disciplinare di produzione è di: 4.000
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i vini a DOC “Vittoria” la produzione
massima di uva, in vigneti a coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
A detto limito, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato,
la resa per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La regione Sicilia, con proprio decreto, sentito
il consorzio volontario, di anno in anno, prima
della vendemmia, può stabilire un limite di
utilizzazione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a DOC “Vittoria” e sue
specificazioni, inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini.
I vigneti iscritti all’Albo della DOCG
“Cerasuolo di Vittoria e Cerasuolo di Vittoria
Classico” posono far parte, per le tipologie
compatibili, dell’Albo della DOC “Vittoria”.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini a DOC “Vittoria” un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Vittoria rosso 12,00% vol.;
Vittoria novello 11,50% vol.;
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese 12,00% vol.;
Vittoria Frappato 12,00% vol.;
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia 11,50%
vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione
devono essere effettuate nell’intero territorio
della provincia di Ragusa;
e negli interi territori amministrativi dei
comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera,
Mazzarino in provincia di Caltanisetta;
e nell’intero territorio amministrativo dei
comuni di Caltagirone, Licodia Eubea e
Mazzarrone in provincia di Catania.
Tuttavia le operazioni di cui al comma
precedente del presente disciplinare di
produzione sono consentite anche in cantine
situate al di fuori della predetta zona, ma
comunque all’interno dei comuni confinanti con
la zona di produzione.
La resa massima di uva in vino finito non deve
essere superiore al:
70% pari a 70,00 hl/ettaro
Qualora la resa superi detto limite ma non il
75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% di resa uva/vino decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
I vini a DOC “Vittoria” devono essere immessi al
consumo non prima del:
Vittoria rosso:
non prima del 30 Marzo dell’anno successivo alla
vendemmia
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese:
non prima del 1° Giugno dell’anno successivo
alla vendemmia
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti
atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E’ ammesso l’arricchimento secondo la normativa
vigente.
Art 6
I vini a DOC “Vittoria”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Vittoria rosso:
colore: da rosso rubino a rosso ciliegia;
profumo: dal floreale al fruttato talvolta con
sentore di frutta secca;
sapore: asciutto, caldo, di corpo, rotondo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi
violacei;
profumo: dal fruttato al floreale,
caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, robusto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minio: 26,00 g/l.
Vittoria Frappato:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, giustamente tannico,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato;
sapore: secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Vittoria novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta
con riflessi violacei;
profumo: dal floreale al fruttato;
sapore: asciutto, morbido, vinoso, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio
decreto i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Vittoria” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
Nell’etichettatura il nome geografico “Vittoria”
deve precedere le specificazioni aggiuntive di
cui all’art. 1.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona di produzione delle
uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Per i vini a DOC “Vittoria” è
obbligatorio indicare nell’etichettatura
l’annata di produzione delle uve.
La commercializzazione per il consumo, se in
bottiglia, deve avvenire in contenitori di vetro
tradizionali della capacità massima di 5,000
litri. |